Sentenza 234/1994 (ECLI:IT:COST:1994:234)
Massima numero 20706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20707
Titolo
SENT. 234/94 A. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO A QUALIFICHE FUNZIONALI - RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO - AVENTI DIRITTO: DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE, CON ANZIANITA' QUINQUENNALE DI SERVIZIO EFFETTIVO, IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO STABILITO PER LA QUALIFICA DI APPARTENENZA; DIPENDENTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER IL CONCORSO PUBBLICO (NELLA SPECIE: DIPLOMA DI LAUREA), INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ANZIANITA' - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONCORRENTI 'ESTERNI' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 234/94 A. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO A QUALIFICHE FUNZIONALI - RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO - AVENTI DIRITTO: DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE, CON ANZIANITA' QUINQUENNALE DI SERVIZIO EFFETTIVO, IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO STABILITO PER LA QUALIFICA DI APPARTENENZA; DIPENDENTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER IL CONCORSO PUBBLICO (NELLA SPECIE: DIPLOMA DI LAUREA), INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ANZIANITA' - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI EGUAGLIANZA, PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONCORRENTI 'ESTERNI' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con i criteri di salvaguardia del buon andamento della p.a. e di congruita' dei requisiti concorsuali, posti a limite della discrezionalita' legislativa spettante alle regioni in materia di ammissione ai concorsi e di progressione in carriera, l'art. 11, primo e secondo comma, della l. reg. Lombardia n. 60 del 1984, che nei concorsi pubblici per l'accesso a qualifiche funzionali, prevede una riserva di posti (pari al 50% di quelli messi a concorso) a favore del proprio personale di ruolo, il quale appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianita' quinquennale di servizio effettivo in essa e con titolo di studio stabilito per l'accesso alla medesima oppure sia in possesso del titolo di studio richiesto per il concorso pubblico (nella specie: diploma di laurea), indipendentemente dall'anzianita' di servizio. Tale riserva, infatti, non presenta caratteri di manifesta irragionevolezza, poiche' si prescinde dal titolo di studio necessario al concorso pubblico solo per chi possiede il requisito dell'anzianita' e si prescinde da quest'ultima solo per chi abbia tale titolo. Tantomeno e' censurabile che per la prima categoria di dipendenti regionali si sia voluta valorizzare ed apprezzare l'anzianita' di servizio se, per di piu', acquisita nella qualifica inferiore, in quanto significativa di meritevole esperienza all'interno dell'amministrazione, e cio' anche in relazione alla circostanza che nella qualifica funzionale inferiore sono presenti - ex art. 3, l. reg. n. 10 del 1987 e delib. cons. reg. del 29 luglio 1987 - figure professionali corrispondenti a quelle superiori: del resto, i beneficiari in questione risultano comunque sottoposti all'obbligo del superamento delle prove concorsuali, il che esclude il pregiudizio per la qualita' della selezione concorsuale ed altresi' la configurabilita' di una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei concorrenti 'esterni'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, l. reg. della Lombardia 29 novembre 1984, n. 60). - Per riferimenti, sulla consolidata giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e requisiti concorsuali, v., fra le altre, S. nn. 51/1994, 331/1988, 964/1988 e 81/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Non contrasta con i criteri di salvaguardia del buon andamento della p.a. e di congruita' dei requisiti concorsuali, posti a limite della discrezionalita' legislativa spettante alle regioni in materia di ammissione ai concorsi e di progressione in carriera, l'art. 11, primo e secondo comma, della l. reg. Lombardia n. 60 del 1984, che nei concorsi pubblici per l'accesso a qualifiche funzionali, prevede una riserva di posti (pari al 50% di quelli messi a concorso) a favore del proprio personale di ruolo, il quale appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianita' quinquennale di servizio effettivo in essa e con titolo di studio stabilito per l'accesso alla medesima oppure sia in possesso del titolo di studio richiesto per il concorso pubblico (nella specie: diploma di laurea), indipendentemente dall'anzianita' di servizio. Tale riserva, infatti, non presenta caratteri di manifesta irragionevolezza, poiche' si prescinde dal titolo di studio necessario al concorso pubblico solo per chi possiede il requisito dell'anzianita' e si prescinde da quest'ultima solo per chi abbia tale titolo. Tantomeno e' censurabile che per la prima categoria di dipendenti regionali si sia voluta valorizzare ed apprezzare l'anzianita' di servizio se, per di piu', acquisita nella qualifica inferiore, in quanto significativa di meritevole esperienza all'interno dell'amministrazione, e cio' anche in relazione alla circostanza che nella qualifica funzionale inferiore sono presenti - ex art. 3, l. reg. n. 10 del 1987 e delib. cons. reg. del 29 luglio 1987 - figure professionali corrispondenti a quelle superiori: del resto, i beneficiari in questione risultano comunque sottoposti all'obbligo del superamento delle prove concorsuali, il che esclude il pregiudizio per la qualita' della selezione concorsuale ed altresi' la configurabilita' di una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei concorrenti 'esterni'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, l. reg. della Lombardia 29 novembre 1984, n. 60). - Per riferimenti, sulla consolidata giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e requisiti concorsuali, v., fra le altre, S. nn. 51/1994, 331/1988, 964/1988 e 81/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte