Sentenza 234/1994 (ECLI:IT:COST:1994:234)
Massima numero 20707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20706


Titolo
SENT. 234/94 B. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI PUBBLICI PER L'AMMISSIONE A QUALIFICHE FUNZIONALI - RISERVA DI POSTI A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DI RUOLO, NELLA MISURA DEL 50% DI QUELLI MESSI A CONCORSO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DALLA LEGGE STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che spetta all'autonomia legislativa delle regioni un margine di variabilita' rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, costituisce espressione di un apprezzamento non irragionevole del legislatore regionale la disposizione di cui all'art. 11, primo e secondo comma, l. reg. Lombardia n. 60 del 1984, relativamente alla parte che, nei concorsi pubblici per l'accesso a qualifiche funzionali, fissa la riserva dei posti a favore del personale di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, nella misura del 50% di quelli messi a concorso. Percio', quantunque sussista qualche perplessita' in relazione alle percentuali piu' modeste stabilite in materia dalla legge statale n. 312 del 1980 (30% per le qualifiche dalla quarta in su e 50% solo per la prima e la seconda) la norma in questione non supera i limiti della competenza della Regione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 11, primo e secondo comma, l. reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60). - V. massima A. red.: A.M.M. rev. S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte