Sentenza 235/1994 (ECLI:IT:COST:1994:235)
Massima numero 20350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 235/94. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI ALCUNE DELLE NORME CONTENUTE IN UNA DELIBERA LEGISLATIVA DELLA REGIONE SICILIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE PARZIALE DELLA MEDESIMA LEGGE, CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - DEFINITIVA ESPUNZIONE DAL TESTO NORMATIVO DELLE NORME NON PROMULGATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEL PENDENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.

Testo
La promulgazione di una legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione, e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate; pertanto, nel giudizio di costituzionalita' relativo a queste ultime, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 18, 36, 58, 69, 80 e 111 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13-14 agosto 1993, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia"). - giurisprudenza consolidata (v. S. nn. 84/1994, 54/1983). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte