Sentenza 236/1994 (ECLI:IT:COST:1994:236)
Massima numero 20906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 236/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTROLLO DELLA CORTE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' DI ESCLUDERLA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - LIMITI.
SENT. 236/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTROLLO DELLA CORTE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' DI ESCLUDERLA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - LIMITI.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte,nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' fa escludere la rilevanza della questione solo ove esso risulti chiaramente dalla legge, ovvero corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale si' da rivestire il carattere dell'evidenza, evidenza che certamente non sussiste quando - come nella specie - il giudice 'a quo' abbia affermato con sentenza la propria giurisdizione motivando ampiamente sul punto. - Da ultimo, O. n. 14/1993. red.: S.P.
Secondo la giurisprudenza della Corte,nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice 'a quo' fa escludere la rilevanza della questione solo ove esso risulti chiaramente dalla legge, ovvero corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale si' da rivestire il carattere dell'evidenza, evidenza che certamente non sussiste quando - come nella specie - il giudice 'a quo' abbia affermato con sentenza la propria giurisdizione motivando ampiamente sul punto. - Da ultimo, O. n. 14/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23