Sentenza 236/1994 (ECLI:IT:COST:1994:236)
Massima numero 20907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 236/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ESSA - POTERI DELLA CORTE - LIMITI - SINDACABILITA' DELL''ITER' LOGICO SEGUITO DAL GIUDICE 'A QUO' PER PERVENIRE ALLA DECISIONE SUL MERITO - ESCLUSIONE.
SENT. 236/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ESSA - POTERI DELLA CORTE - LIMITI - SINDACABILITA' DELL''ITER' LOGICO SEGUITO DAL GIUDICE 'A QUO' PER PERVENIRE ALLA DECISIONE SUL MERITO - ESCLUSIONE.
Testo
Rientra nella competenza del giudice 'a quo' determinare il 'thema decidendum' del promosso giudizio di legittimita' costituzionale. La Corte, percio', non puo', in sede di verifica della sussistenza della rilevanza, sindacare con proprie valutazioni l''iter' logico seguito dal giudice nella impostazione prescelta per pervenire alla decisione sul merito, dovendo tale controllo contenersi nei limiti della verifica della effettiva possibilita' di fare applicazione della norma denunciata ai fini della definizione del giudizio. red.: S.P.
Rientra nella competenza del giudice 'a quo' determinare il 'thema decidendum' del promosso giudizio di legittimita' costituzionale. La Corte, percio', non puo', in sede di verifica della sussistenza della rilevanza, sindacare con proprie valutazioni l''iter' logico seguito dal giudice nella impostazione prescelta per pervenire alla decisione sul merito, dovendo tale controllo contenersi nei limiti della verifica della effettiva possibilita' di fare applicazione della norma denunciata ai fini della definizione del giudizio. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23