Sentenza 236/1994 (ECLI:IT:COST:1994:236)
Massima numero 20908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 236/94 C. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE PER CUI E' APPLICABILE LA RISERVA DI LEGGE PREVISTA DALL'ART. 23 COST. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.
SENT. 236/94 C. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE PER CUI E' APPLICABILE LA RISERVA DI LEGGE PREVISTA DALL'ART. 23 COST. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.
Testo
Secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia, ai fini dell'individuazione delle prestazioni patrimoniali imposte a cui si applica l'art. 23 Cost., piu' che alle formali qualificazioni delle prestazioni, alla fonte negoziale o meno dell'atto costitutivo, al dato empirico dell'inserimento di obbligazioni 'ex lege' in contratti privatistici, o alla maggiore o minore valenza sinallagmatica delle rispettive prestazioni, va riconosciuto un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell'intervento delle autorita', ed in particolare alla disciplina della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i quali si verifica che in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialita' di alcuni bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la riserva di legge prevista dal precetto costituzionale. - V. S. nn. 122/1957, 36/1959, 70/1960, 2/1962, 55/1963, 4/1957, 72/1969 e 127/1988. red.: S.P.
Secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia, ai fini dell'individuazione delle prestazioni patrimoniali imposte a cui si applica l'art. 23 Cost., piu' che alle formali qualificazioni delle prestazioni, alla fonte negoziale o meno dell'atto costitutivo, al dato empirico dell'inserimento di obbligazioni 'ex lege' in contratti privatistici, o alla maggiore o minore valenza sinallagmatica delle rispettive prestazioni, va riconosciuto un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell'intervento delle autorita', ed in particolare alla disciplina della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i quali si verifica che in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialita' di alcuni bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la riserva di legge prevista dal precetto costituzionale. - V. S. nn. 122/1957, 36/1959, 70/1960, 2/1962, 55/1963, 4/1957, 72/1969 e 127/1988. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte