Sentenza 236/1994 (ECLI:IT:COST:1994:236)
Massima numero 20909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20906  20907  20908  20910  20911  20912


Titolo
SENT. 236/94 D. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - RISERVA DI LEGGE PREVISTA DALL'ART. 23 COST. - CARATTERI - CONTENUTO EFFETTIVO.

Testo
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il principio della riserva di legge previsto dall'art. 23 Cost. e' di carattere relativo, essendo richiesto che la prestazione sia imposta "in base alla legge": come tale, esso puo' dirsi rispettato anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione, purche' gli stessi siano in qualche modo desumibili (dalla composizione o funzionamento dell'autorita' competente, dalla destinazione della prestazione, dal sistema procedimentale che prevede la collaborazione di piu' organi) al fine di evitare arbitrii dell'amministrazione. - V. 'ex plurimis', S. nn. 90/1994, 34/1986 e 67/1973. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte