Sentenza 236/1994 (ECLI:IT:COST:1994:236)
Massima numero 20910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 236/94 E. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - CANONI, PROVENTI, DIRITTI ERARIALI E INDENNIZZI DOVUTI PER LA UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO (NELLA SPECIE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LIMO-SABBIOSO DAL GRETO DEI FIUMI) - PREVISTA RIDETERMINAZIONE DEGLI STESSI CON REGOLAMENTO MINISTERIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE PREVISTA PER L'IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 236/94 E. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - CANONI, PROVENTI, DIRITTI ERARIALI E INDENNIZZI DOVUTI PER LA UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO (NELLA SPECIE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LIMO-SABBIOSO DAL GRETO DEI FIUMI) - PREVISTA RIDETERMINAZIONE DEGLI STESSI CON REGOLAMENTO MINISTERIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE PREVISTA PER L'IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165), nella quale si demanda ad un regolamento ministeriale di stabilire i criteri per le rideterminazioni di canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per la utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (nella specie, per l'estrazione di materiale limo-sabbioso dal greto dei fiumi) non e' in contrasto, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale, con l'art. 23 Cost.. Dato che il canone e', con atto formalmente autoritativo, stabilito unilateralmente dalla pubblica amministrazione e viene ad incidere sulla sfera di autonomia dei privati, non in grado di procurarsi altrimenti il suddetto materiale, non c'e' dubbio infatti che nella fattispecie ci si trova di fronte alla determinazione di una prestazione patrimoniale imposta a cui si estende la garanzia della riserva di legge richiesta dal precetto costituzionale. Peraltro, posto che la rideterminazione prevista dalla norma impugnata prende a base i canoni concretamente applicabili "derivanti dall'applicazione delle tariffe e misure stabilite in virtu' di leggi e regolamenti" (nella specie, dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, secondo cui i canoni erano determinati sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali estratti sul libero mercato e in misura non inferiore a L. 800 per ogni metro cubo, e che, in considerazione della diversa epoca di fissazione di dette tariffe e della sopravvenuta svalutazione monetaria, il Ministro delle finanze e' autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aumentare quelle misure entro limiti massimi precisati a seconda dei periodi di determinazione dei canoni-base, se ne deve concludere che nel caso in questione i poteri discrezionali dell'amministrazione sono delimitati in un ambito tale da non comportare lesione dell'invocato principio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165). - v. le precedenti massime C e D. red.: S.P.
La disposizione dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165), nella quale si demanda ad un regolamento ministeriale di stabilire i criteri per le rideterminazioni di canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per la utilizzazione di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (nella specie, per l'estrazione di materiale limo-sabbioso dal greto dei fiumi) non e' in contrasto, alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale, con l'art. 23 Cost.. Dato che il canone e', con atto formalmente autoritativo, stabilito unilateralmente dalla pubblica amministrazione e viene ad incidere sulla sfera di autonomia dei privati, non in grado di procurarsi altrimenti il suddetto materiale, non c'e' dubbio infatti che nella fattispecie ci si trova di fronte alla determinazione di una prestazione patrimoniale imposta a cui si estende la garanzia della riserva di legge richiesta dal precetto costituzionale. Peraltro, posto che la rideterminazione prevista dalla norma impugnata prende a base i canoni concretamente applicabili "derivanti dall'applicazione delle tariffe e misure stabilite in virtu' di leggi e regolamenti" (nella specie, dal decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, secondo cui i canoni erano determinati sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali estratti sul libero mercato e in misura non inferiore a L. 800 per ogni metro cubo, e che, in considerazione della diversa epoca di fissazione di dette tariffe e della sopravvenuta svalutazione monetaria, il Ministro delle finanze e' autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aumentare quelle misure entro limiti massimi precisati a seconda dei periodi di determinazione dei canoni-base, se ne deve concludere che nel caso in questione i poteri discrezionali dell'amministrazione sono delimitati in un ambito tale da non comportare lesione dell'invocato principio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165). - v. le precedenti massime C e D. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte