Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia a nuove edificazioni nella zona 3, fino all'approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia a nuove edificazioni nella zona 3, fino all'approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 che, in relazione all'istituito parco naturale regionale «Mar Piccolo», riproduce in termini [pressoché] identici l'art. 8, comma 6, riferito all'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», ammettendo deroghe ai divieti di nuove costruzioni per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità nella zona 3 e fino all'approvazione del piano per il parco. Nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze tra disposizione impugnata dal Governo e la normativa paesaggistica con riguardo sia all'organo decisorio, sia alle condizioni previste per l'adozione del provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 che, in relazione all'istituito parco naturale regionale «Mar Piccolo», riproduce in termini [pressoché] identici l'art. 8, comma 6, riferito all'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», ammettendo deroghe ai divieti di nuove costruzioni per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità nella zona 3 e fino all'approvazione del piano per il parco. Nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze tra disposizione impugnata dal Governo e la normativa paesaggistica con riguardo sia all'organo decisorio, sia alle condizioni previste per l'adozione del provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 25
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte