Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44411  44412  44413  44414  44415  44417


Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia a nuove edificazioni nella zona 3, fino all'approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 che, in relazione all'istituito parco naturale regionale «Mar Piccolo», riproduce in termini [pressoché] identici l'art. 8, comma 6, riferito all'istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», ammettendo deroghe ai divieti di nuove costruzioni per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità nella zona 3 e fino all'approvazione del piano per il parco. Nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze tra disposizione impugnata dal Governo e la normativa paesaggistica con riguardo sia all'organo decisorio, sia alle condizioni previste per l'adozione del provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/09/2020  n. 30  art. 25  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte