Sentenza 236/1994 (ECLI:IT:COST:1994:236)
Massima numero 20912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 236/94 G. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - CANONI, PROVENTI, DIRITTI ERARIALI ED INDENNIZZI DOVUTI PER LA UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO (NELLA SPECIE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LIMO-SABBIOSO DAL GRETO DEI FIUMI) - PREVISIONE, CON DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1990, N. 90, DELLA RIDETERMINAZIONE DEGLI STESSI "A DECORRERE DALL'ANNO 1990" - LAMENTATA RETROATTIVITA' DELLA NORMA - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, ERRONEAMENTE RITENUTO NEL CASO APPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 236/94 G. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - CANONI, PROVENTI, DIRITTI ERARIALI ED INDENNIZZI DOVUTI PER LA UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO (NELLA SPECIE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LIMO-SABBIOSO DAL GRETO DEI FIUMI) - PREVISIONE, CON DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1990, N. 90, DELLA RIDETERMINAZIONE DEGLI STESSI "A DECORRERE DALL'ANNO 1990" - LAMENTATA RETROATTIVITA' DELLA NORMA - CONSEGUENTE ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, ERRONEAMENTE RITENUTO NEL CASO APPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi dovuti per la utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio dello Stato, di cui all'art. 12, quinto comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge con legge 26 giugno 1990, n. 165) non possono farsi rientrare fra le prestazioni di carattere tributario cui solo e' riferibile, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 53 Cost.. Va quindi senz'altro respinta la censura formulata - sull'errato presupposto dell'applicabilita' di tale articolo - in base all'assunto che la previsione, nella norma suddetta, della rideterminazione dei canoni "a decorrere dall'anno 1990", anziche' da un momento successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, e quindi in via retroattiva, avrebbe finito col gravare i soggetti onerati per una capacita' contributiva non piu' esistente al momento dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, 'in parte qua'). - V. la precedente massima F. red.: S.P.
I canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi dovuti per la utilizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio dello Stato, di cui all'art. 12, quinto comma, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito in legge con legge 26 giugno 1990, n. 165) non possono farsi rientrare fra le prestazioni di carattere tributario cui solo e' riferibile, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 53 Cost.. Va quindi senz'altro respinta la censura formulata - sull'errato presupposto dell'applicabilita' di tale articolo - in base all'assunto che la previsione, nella norma suddetta, della rideterminazione dei canoni "a decorrere dall'anno 1990", anziche' da un momento successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, e quindi in via retroattiva, avrebbe finito col gravare i soggetti onerati per una capacita' contributiva non piu' esistente al momento dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, 'in parte qua'). - V. la precedente massima F. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte