Sentenza 237/1994 (ECLI:IT:COST:1994:237)
Massima numero 20749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20750


Titolo
SENT. 237/94 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - COMPUTABILITA' PARZIALE DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SCATTATI NEL PERIODO DAL FEBBRAIO 1977 AL MAGGIO 1982 - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - LAMENTATO CONTRASTO TRA L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE E QUELLA ADOTTATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980 n. 153), secondo cui nell'indennita' premio di servizio liquidata ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.n.a.d.e.l. cessati dal servizio nel periodo dall'1 giugno 1982 al 31 maggio 1983 e' computata soltanto una quota degli aumenti dell'indennita' integrativa speciale scattati nel periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982 (in particolare la quota corrispondente a tanti dodicesimi quanto sono i mesi intercorsi tra il I giugno 1982 e la data del collocamento a riposo), non lede il principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento sia rispetto ai dipendenti privati, poiche' anche per questi ultimi l'art. 5 della legge n. 297 del 182 ha previsto che l'inserimento delle quote "congelate" dell'indennita' di contingenza nel computo del trattamento di fine rapporto avvenisse in modo graduale, sia rispetto ai dipendenti pubblici, per i quali fino alla legge 29 gennaio 1994 n. 87 l'indennita' integrativa speciale era esclusa dal computo del trattamento di fine rapporto, rendendola tale legge computabile solo a partire dal 1984. Non puo' inoltre contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore. Ne' infine l'argomento, secondo cui la Corte di cassazione avrebbe dato una interpretazione della norma impugnata diversa da quella contenuta nella sentenza n. 236 del 1986 della Corte costituzionale, e' conferente, non prospettandosi profili direttamente riguardanti la legittimita' costituzionale della norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299). - S. nn. 243/1993, 182/1988 e 236/1986. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte