Sentenza 237/1994 (ECLI:IT:COST:1994:237)
Massima numero 20750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  06/06/1994;  Decisione del  06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20749


Titolo
SENT. 237/94 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - COMPUTABILITA' PARZIALE DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SCATTATI NEL PERIODO DAL FEBBRAIO 1977 AL MAGGIO 1982 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE E DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE RISPETTO AL LAVORO PRESTATO - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE IN TERMINI NON RIFERIBILI ALLE PARTICOLARITA' DEI CASI OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - RICHIAMO A PRECEDENTE PRONUNCIA DI NON FONDATEZZA DI ANALOGA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Posto che secondo l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 7 maggio 1980 n. 153) nell'indennita' premio di servizio liquidata ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.n.a.d.e.l. cessati dal servizio nel periodo dall'1 giugno 1982 al 31 maggio 1983 e' computata soltanto una quota degli aumenti dell'indennita' integrativa speciale scattati nel periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982 (in particolare la quota corrispondente a tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorsi tra il I giugno 1982 e la data del collocamento a riposo), la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., secondo la quale tale norma esclude dal calcolo di un trattamento di natura previdenziale una componente del trattamento economico, quale l'indennita' integrativa speciale, che ha la specifica funzione di adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della capacita' di acquisto della moneta e quindi, di mantenere un rapporto di proporzionalita' tra il valore reale del lavoro ed il valore reale della moneta, e' prospettata in termini generali, tali da trascendere la situazione di coloro che sono stati collocati a riposo nei dodici mesi successivi al I giugno 1982. Peraltro, la Corte ha gia' statuito che una esclusione limitata nel tempo dell'indennita' di contingenza dal computo del trattamento di fine rapporto non arreca offesa in misura censurabile ai suddetti parametri costituzionali, dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 12 del 1977, al quale la norma impugnata fa rinvio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299). - S. n. 142/1980. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte