Ordinanza 238/1994 (ECLI:IT:COST:1994:238)
Massima numero 20820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20821
Titolo
ORD. 238/94 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SORPASSO IRREGOLARE - PREVISIONE COME REATO NEL TESTO UNICO DEL 1959 E SOLO COME ILLECITO AMMINISTRATIVO NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RITENUTA "ULTRATTIVITA'", IN FORZA DI NORMA TRANSITORIA, PER I FATTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMO, DELLE SANZIONI PENALI GIA' COMMINATE - CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA SECONDO, COD. PEN. - MANCATA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE DELLA NUOVA FORMULAZIONE DATA ALLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 238/94 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SORPASSO IRREGOLARE - PREVISIONE COME REATO NEL TESTO UNICO DEL 1959 E SOLO COME ILLECITO AMMINISTRATIVO NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RITENUTA "ULTRATTIVITA'", IN FORZA DI NORMA TRANSITORIA, PER I FATTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMO, DELLE SANZIONI PENALI GIA' COMMINATE - CONSEGUENTE DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA SECONDO, COD. PEN. - MANCATA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE DELLA NUOVA FORMULAZIONE DATA ALLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959, e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base all'assunto che la depenalizzazione, in virtu' del secondo, del reato di sorpasso irregolare previsto dal primo non fosse operante per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, difetta di rilevanza nel giudizio di provenienza. In coerenza con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' era gia' uniformemente pervenuta nell'interpretazione della norma transitoria dell'art. 237 cit., nel testo originario, con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - emanato prima della proposizione dell'incidente di costituzionalita' - il legislatore ha infatti chiarito che l'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni dalla stessa prevista ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). - Su altri casi di inammissibilita' per non avere il rimettente tenuto conto della effettiva formulazione della norma impugnata al tempo della proposizione della questione, v. O. nn. 21/1990 e 31/1989. red.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959, e degli artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. n. 285 del 1992, in base all'assunto che la depenalizzazione, in virtu' del secondo, del reato di sorpasso irregolare previsto dal primo non fosse operante per le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, difetta di rilevanza nel giudizio di provenienza. In coerenza con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimita' era gia' uniformemente pervenuta nell'interpretazione della norma transitoria dell'art. 237 cit., nel testo originario, con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 - emanato prima della proposizione dell'incidente di costituzionalita' - il legislatore ha infatti chiarito che l'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni dalla stessa prevista ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). - Su altri casi di inammissibilita' per non avere il rimettente tenuto conto della effettiva formulazione della norma impugnata al tempo della proposizione della questione, v. O. nn. 21/1990 e 31/1989. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 2
co. 2