Ordinanza 239/1994 (ECLI:IT:COST:1994:239)
Massima numero 20835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/06/1994; Decisione del
06/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 239/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DURATA PREDETERMINATA PER LEGGE E INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO PREVISTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE DETERMINAZIONI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ESERCIZIO O MENO DELL'AZIONE PENALE - CONSEGUENTE ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELLA STESSA E DI LEGALITA' SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 239/94. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - DURATA PREDETERMINATA PER LEGGE E INUTILIZZABILITA' DEGLI ATTI COMPIUTI OLTRE LA SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO PREVISTO - LAMENTATA INCIDENZA SULLE DETERMINAZIONI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ESERCIZIO O MENO DELL'AZIONE PENALE - CONSEGUENTE ASSERITA LESIONE DEI PRINCIPI DI OBBLIGATORIETA' DELLA STESSA E DI LEGALITA' SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di termini per lo svolgimento delle indagini preliminari e la correlativa sanzione di inutilizzabilita' degli atti compiuti dopo la scadenza degli stessi risponde all'esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato e si raccorda alla finalita' stessa di detta attivita' che non e', come nel codice abrogato, quella di preparazione al processo, ma e' destinata unicamente a consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, per cui non vi e' contraddizione tra la statuizione del termine ed il precetto costituzionale, sancito dall'art. 112 Cost.. Peraltro l'eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di indagine costituisce ipotesi di mero fatto che non incide sulle determinazioni del P.M. e comunque puo' trovare eventuale soddisfacimento con altri mezzi processuali, restando d'altronde riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 174/1992 e O. n. 48/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
La previsione di termini per lo svolgimento delle indagini preliminari e la correlativa sanzione di inutilizzabilita' degli atti compiuti dopo la scadenza degli stessi risponde all'esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato e si raccorda alla finalita' stessa di detta attivita' che non e', come nel codice abrogato, quella di preparazione al processo, ma e' destinata unicamente a consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, per cui non vi e' contraddizione tra la statuizione del termine ed il precetto costituzionale, sancito dall'art. 112 Cost.. Peraltro l'eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di indagine costituisce ipotesi di mero fatto che non incide sulle determinazioni del P.M. e comunque puo' trovare eventuale soddisfacimento con altri mezzi processuali, restando d'altronde riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 174/1992 e O. n. 48/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte