Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 20825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/06/1994;  Decisione del  08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20921  23523  23524  23525  23526  23527


Titolo
SENT. 240/94 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI INTEGRATE O INTEGRABILI AL TRATTAMENTO MINIMO - SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE AL 30 SETTEMBRE 1983 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE PER UNA SOLA PENSIONE - RICONDUZIONE ALL'IMPORTO A CALCOLO DELL'ALTRA O DELLE ALTRE PENSIONI NON PIU' INTEGRABILI, IN LUOGO DEL MANTENIMENTO DI ESSE NELL'IMPORTO SPETTANTE (AL 30 SETTEMBRE 1983) FINO AD ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI DELLA PENSIONE BASE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE, PER ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E DELLA RAZIONALITA' ED EGUAGLIANZA, NONCHE' PER LAMENTATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, NEI CONFRONTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI NORME DEL DECRETO-LEGGE N. 463 DEL 1983 (ART. 6, COMMI 5, 6 E 7) E DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993 (ART. 11, COMMA 22, INTERPRETATIVO, IN SENSO CONTRARIO ALLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA E COSTITUZIONALE, DELLE NORME DEL DECRETO-LEGGE N. 463) - EFFETTIVA VERTENZA DELL'INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' SUL SOLO ART. 11, COMMA 22, DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993, COME NORMA A SE STANTE - IMPLICAZIONI.

Testo
Nel giudizio promosso, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102 e 104 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (autoqualificato come norma interpretativa delle suddette disposizioni del decreto-legge n. 463 del 1983) per essersi in esso previsto, riguardo alle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1^ ottobre 1983, delle quali una sola (individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge) conserva il diritto all'integrazione- la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. "cristallizzazione"), l'incidente di costituzionalita' investe il citato comma 22 non semplicemente sotto il profilo dell'efficacia retroattiva, ma per se stesso, in quanto regola una fattispecie non prevista originariamente dalla legge del 1983 con una norma contraria a quella nel frattempo elaborata dalla giurisprudenza. Cosicche' il punto da decidere e' se la norma contenuta nel comma 22 sia o no conforme ai principi costituzionali, mentre non rileva se essa possa o no integrarsi con l'art. 6 del decreto-legge n. 463 in un'unica struttura normativa, ne' ha quindi importanza l'alternativa tra le diverse valutazioni prospettate, tra i giudici 'a quibus', dalla Cassazione e dal Pretore di Parma, sulla qualifica del citato comma 22 come norma realmente interpretativa o invece, anche se dichiarata interpretativa, innovativa. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte