Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 20921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/06/1994;  Decisione del  08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20825  23523  23524  23525  23526  23527


Titolo
SENT. 240/94 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ISTITUTO FONDATO SUL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' - NATURA PREVIDENZIALE.

Testo
L'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost.. Tale funzione, percio', -nonostante l'argomento contrario desumibile dall'art. 37, comma 3, lett. b), della legge 9 marzo 1989, n. 88, che gli attribuisce natura assistenziale- qualifica l'integrazione al minimo come istituto previdenziale fondato sul principio di solidarieta'. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte