Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 23523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/06/1994; Decisione del
08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 240/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DISCIPLINA ADOTTATA CON IL DECRETO-LEGGE N. 463 DEL 1983 - LIMITI POSTI, A FINI DI CONTENIMENTO DEL 'DEFICIT' PUBBLICO, ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.
SENT. 240/94 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DISCIPLINA ADOTTATA CON IL DECRETO-LEGGE N. 463 DEL 1983 - LIMITI POSTI, A FINI DI CONTENIMENTO DEL 'DEFICIT' PUBBLICO, ALL'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.
Testo
Nella disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, adottata con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638), si sono posti, a fini di contenimento del 'deficit' pubblico, due limiti all'attuazione del principio di solidarieta' su cui l'istituto si fonda: un limite per cosi' dire esterno, ostativo all'integrazione quando il titolare disponga di altri redditi superiori ad un certo ammontare, e un limite interno, che nel concorso di piu' pensioni consente l'integrazione una sola volta fino a concorrenza col limite reddituale. red.: S.E. rev.: S.P.
Nella disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, adottata con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638), si sono posti, a fini di contenimento del 'deficit' pubblico, due limiti all'attuazione del principio di solidarieta' su cui l'istituto si fonda: un limite per cosi' dire esterno, ostativo all'integrazione quando il titolare disponga di altri redditi superiori ad un certo ammontare, e un limite interno, che nel concorso di piu' pensioni consente l'integrazione una sola volta fino a concorrenza col limite reddituale. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte