Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44411  44412  44413  44414  44415  44416


Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi, sull'intero territorio del parco, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di bonifica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 010002).

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. g), i) e j), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. che, all'interno dell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", rispettivamente prevedono la possibilità di realizzare: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi, limitatamente alle zone 2 e 3, di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; interventi di bonifica o di messa in sicurezza e di riparazione e di ripristino ambientale nell'ambito della procedura di bonifica del Sito di interesse nazionale di Taranto. Quanto alle prime due disposizioni, esse devono essere intese come riferite ai soli interventi non vietati dalla scheda PAE 140. Quanto alla terza disposizione, essa è immune da effetti peggiorativi della tutela prevista dalla normativa statale. Benché, infatti, la disciplina transitoria non contenga alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore, essa non introduce espresse deroghe alle medesime.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  21/09/2020  n. 30  art. 26  co. 1

legge della Regione Puglia  21/09/2020  n. 30  art. 26  co. 1

legge della Regione Puglia  21/09/2020  n. 30  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte