Sentenza 251/2021 (ECLI:IT:COST:2021:251)
Massima numero 44417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 23/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi, sull'intero territorio del parco, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di bonifica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 010002).
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale "Mar Piccolo" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi, sull'intero territorio del parco, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di bonifica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 010002).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. g), i) e j), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. che, all'interno dell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", rispettivamente prevedono la possibilità di realizzare: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi, limitatamente alle zone 2 e 3, di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; interventi di bonifica o di messa in sicurezza e di riparazione e di ripristino ambientale nell'ambito della procedura di bonifica del Sito di interesse nazionale di Taranto. Quanto alle prime due disposizioni, esse devono essere intese come riferite ai soli interventi non vietati dalla scheda PAE 140. Quanto alla terza disposizione, essa è immune da effetti peggiorativi della tutela prevista dalla normativa statale. Benché, infatti, la disciplina transitoria non contenga alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore, essa non introduce espresse deroghe alle medesime.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lett. g), i) e j), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. che, all'interno dell'istituito parco naturale regionale "Mar Piccolo", rispettivamente prevedono la possibilità di realizzare: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi, limitatamente alle zone 2 e 3, di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; interventi di bonifica o di messa in sicurezza e di riparazione e di ripristino ambientale nell'ambito della procedura di bonifica del Sito di interesse nazionale di Taranto. Quanto alle prime due disposizioni, esse devono essere intese come riferite ai soli interventi non vietati dalla scheda PAE 140. Quanto alla terza disposizione, essa è immune da effetti peggiorativi della tutela prevista dalla normativa statale. Benché, infatti, la disciplina transitoria non contenga alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore, essa non introduce espresse deroghe alle medesime.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 26
co. 1
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 26
co. 1
legge della Regione Puglia
21/09/2020
n. 30
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte