Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 23524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/06/1994; Decisione del
08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 240/94 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - RIDUZIONE - POSSIBILITA' - BILANCIAMENTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE CON LA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER FAR FRONTE AGLI IMPEGNI DI SPESA - DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL PASSAGGIO GRADUALE AL TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE - NECESSITA' - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DELLE INTEGRAZIONI AL MINIMO DELLE PENSIONI PREVIDENZIALI.
SENT. 240/94 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - RIDUZIONE - POSSIBILITA' - BILANCIAMENTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE CON LA DISPONIBILITA' DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER FAR FRONTE AGLI IMPEGNI DI SPESA - DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL PASSAGGIO GRADUALE AL TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE - NECESSITA' - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DELLE INTEGRAZIONI AL MINIMO DELLE PENSIONI PREVIDENZIALI.
Testo
Anche riguardo alla disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'art. 38 Cost. non esclude la possibilita' di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca <>. L'attuazione del precetto costituzionale richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e <>. Ma quando l'intervento legislativo incide sul trattamento di soggetti i quali, sebbene titolari di due o piu' pensioni, hanno un reddito complessivo inferiore al limite fissato dal d.l. n. 463 del 1983, cosi' che per essi la modifica legislativa comporta una compressione delle esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio di solidarieta' (sotteso all'art. 38 Cost.), impone una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al trattamento meno favorevole. - Sul necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tutela previdenziale v. S. nn. 822/1988 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Anche riguardo alla disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'art. 38 Cost. non esclude la possibilita' di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte