Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 23525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/06/1994;  Decisione del  08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20825  20921  23523  23524  23526  23527


Titolo
SENT. 240/94 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI INTEGRATE O INTEGRABILI AL TRATTAMENTO MINIMO - SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE AL 30 SETTEMBRE 1983 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE PER UNA SOLA PENSIONE - RICONDUZIONE ALL'IMPORTO A CALCOLO DELL'ALTRA O DELLE ALTRE PENSIONI NON PIU' INTEGRABILI, IN LUOGO DEL MANTENIMENTO DI ESSE NELL'IMPORTO SPETTANTE (AL 30 SETTEMBRE 1983) FINO AD ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI DELLA PENSIONE-BASE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ADEGUATEZZA DELLA TUTELA PREVIDENZIALE E DELLA RAZIONALITA' ED EQUITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevede, riguardo alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1^ ottobre 1983, delle quali una sola - individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 463 del 1983 - conservi il diritto all'integrazione, non risultando superati i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. "cristallizzazione"), si pone in contrasto con i principi costituzionali della adeguatezza dei trattamenti previdenziali e della razionalita' - equita'. Esso e' infatti fonte di discriminazione e di limitazione del giusto trattamento previdenziale in danno dei pensionati che, pur col concorso di piu' pensioni, non superino i suddetti limiti reddituali, rispetto ai titolari di un'unica pensione, ai quali, invece, nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 463, pur avendo essi perduto il diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito, e pur difettando, di conseguenza, nei loro confronti, le ragioni del ricorso alla solidarieta' sociale, e' stato attribuito -nell'esercizio della discrezionalita' spettante al riguardo al legislatore- il beneficio della "cristallizzazione". Il predetto art. 11, comma 22, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte