Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 23526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/06/1994;  Decisione del  08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20825  20921  23523  23524  23525  23527


Titolo
SENT. 240/94 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI INTEGRATE O INTEGRABILI AL TRATTAMENTO MINIMO - SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE AL 30 SETTEMBRE 1983 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE PER UNA SOLA PENSIONE - RICONDUZIONE (CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN SENSO CONTRARIO A QUELLA SEGUITA DALLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA ORDINARIA E DA QUELLA DELLA CORTE COSTITUZIONALE) ALL'IMPORTO A CALCOLO DELL'ALTRA O DELLE ALTRE PENSIONI NON PIU' INTEGRABILI, IN LUOGO DEL MANTENIMENTO DI ESSE NELL'IMPORTO SPETTANTE (AL 30 SETTEMBRE 1983) FINO AD ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI DELLA PENSIONE BASE - ASSERITA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Contrariamente a quanto si e' prospettato dai giudici 'a quibus', e' da escludere che la previsione, con la norma -di interpretazione autentica (in senso opposto a quella accolta dalla prevalente giurisprudenza ordinaria e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale) dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638) - contenuta nell'art. 11, comma 22, della legge 24 novembre 1983, n. 638 - nel caso di concorso di due o piu' pensioni previdenziali integrate o integrabili al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1^ ottobre 1983, delle quali una sola (individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 463) conservi il diritto all'integrazione - della riconduzione, anche quando non risultino superati i previsti limiti di reddito, all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' del mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. "cristallizzazione"), dia luogo ad una indebita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale. La disposizione impugnata, infatti, non mira a influire su concrete fattispecie 'sub iudice', e nonostante la retroattivita' di cui e' dotata, non pregiudica la 'potestas iudicandi' ma modifica soltanto il modello di decisione cui l'esercizio di tale potesta' deve attenersi in ordine a rapporti insorti anteriormente al 30 settembre 1983 e non ancora definiti. (Pronuncia espressa nella motivazione ma non emergente nel dispositivo della sentenza). - Cfr., da ultimo, S. n. 402/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte