Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 23527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/06/1994;  Decisione del  08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20825  20921  23523  23524  23525  23526


Titolo
SENT. 240/94 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI INTEGRATE O INTEGRABILI AL TRATTAMENTO MINIMO - SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE AL 30 SETTEMBRE 1983 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE PER UNA SOLA PENSIONE - RICONDUZIONE ALL'IMPORTO A CALCOLO DELL'ALTRA O DELLE ALTRE PENSIONI NON PIU' INTEGRABILI, IN LUOGO DEL MANTENIMENTO DI ESSE NELL'IMPORTO SPETTANTE (AL 30 SETTEMBRE 1983) FINO AD ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI DELLA PENSIONE-BASE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E DELLA RAZIONALITA' ED EGUAGLIANZA - LAMENTATA INCIDENZA, ALTRESI', SULL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON CONFIGURABILITA', NELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO', DELL'IPOTESI (DELLA DOPPIA INTEGRAZIONE) DISCIPLINATA DALLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Pretore di Parma iscritta in R.O. n. 79/1994, per sospetta violazione dei principi costituzionali dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali e dell'eguaglianza, e per lamentata indebita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale, nei confronti della vigente disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' priva di rilevanza nel giudizio di provenienza. Nella specie, infatti, la ricorrente e' titolare di una pensione diretta a carico dello Stato e di una pensione di riversibilita' a carico dell'INPS, e pertanto, dato che nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti statali e' ignoto l'istituto dell'integrazione al minimo, l'ipotesi della doppia integrazione -disciplinata dalla norma impugnata- non e' configurabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 Cost., con la su indicata ordinanza). red.: S.E. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23