Sentenza 240/1994 (ECLI:IT:COST:1994:240)
Massima numero 23527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/06/1994; Decisione del
08/06/1994
Deposito del 10/06/1994; Pubblicazione in G. U. 15/06/1994
Titolo
SENT. 240/94 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI INTEGRATE O INTEGRABILI AL TRATTAMENTO MINIMO - SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE AL 30 SETTEMBRE 1983 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE PER UNA SOLA PENSIONE - RICONDUZIONE ALL'IMPORTO A CALCOLO DELL'ALTRA O DELLE ALTRE PENSIONI NON PIU' INTEGRABILI, IN LUOGO DEL MANTENIMENTO DI ESSE NELL'IMPORTO SPETTANTE (AL 30 SETTEMBRE 1983) FINO AD ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI DELLA PENSIONE-BASE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E DELLA RAZIONALITA' ED EGUAGLIANZA - LAMENTATA INCIDENZA, ALTRESI', SULL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON CONFIGURABILITA', NELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO', DELL'IPOTESI (DELLA DOPPIA INTEGRAZIONE) DISCIPLINATA DALLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 240/94 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONCORSO DI DUE O PIU' PENSIONI INTEGRATE O INTEGRABILI AL TRATTAMENTO MINIMO - SOGGETTI CON REDDITI INFERIORI AI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE AL 30 SETTEMBRE 1983 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE PER UNA SOLA PENSIONE - RICONDUZIONE ALL'IMPORTO A CALCOLO DELL'ALTRA O DELLE ALTRE PENSIONI NON PIU' INTEGRABILI, IN LUOGO DEL MANTENIMENTO DI ESSE NELL'IMPORTO SPETTANTE (AL 30 SETTEMBRE 1983) FINO AD ASSORBIMENTO NEGLI AUMENTI DELLA PENSIONE-BASE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E DELLA RAZIONALITA' ED EGUAGLIANZA - LAMENTATA INCIDENZA, ALTRESI', SULL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON CONFIGURABILITA', NELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO', DELL'IPOTESI (DELLA DOPPIA INTEGRAZIONE) DISCIPLINATA DALLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Pretore di Parma iscritta in R.O. n. 79/1994, per sospetta violazione dei principi costituzionali dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali e dell'eguaglianza, e per lamentata indebita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale, nei confronti della vigente disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' priva di rilevanza nel giudizio di provenienza. Nella specie, infatti, la ricorrente e' titolare di una pensione diretta a carico dello Stato e di una pensione di riversibilita' a carico dell'INPS, e pertanto, dato che nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti statali e' ignoto l'istituto dell'integrazione al minimo, l'ipotesi della doppia integrazione -disciplinata dalla norma impugnata- non e' configurabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 Cost., con la su indicata ordinanza). red.: S.E. rev.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Pretore di Parma iscritta in R.O. n. 79/1994, per sospetta violazione dei principi costituzionali dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali e dell'eguaglianza, e per lamentata indebita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale, nei confronti della vigente disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' priva di rilevanza nel giudizio di provenienza. Nella specie, infatti, la ricorrente e' titolare di una pensione diretta a carico dello Stato e di una pensione di riversibilita' a carico dell'INPS, e pertanto, dato che nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti statali e' ignoto l'istituto dell'integrazione al minimo, l'ipotesi della doppia integrazione -disciplinata dalla norma impugnata- non e' configurabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 Cost., con la su indicata ordinanza). red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23