Sentenza 241/1994 (ECLI:IT:COST:1994:241)
Massima numero 20732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20733
Titolo
SENT. 241/94 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - TESTIMONE - DEPOSIZIONE DIFFORME DA QUELLA RESA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - UTILIZZABILITA' DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI - PRESUPPOSTI, CRITERI E LIMITI - PRINCIPI STABILITI DALLA SENTENZA N. 255 DEL 1992.
SENT. 241/94 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - TESTIMONE - DEPOSIZIONE DIFFORME DA QUELLA RESA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - UTILIZZABILITA' DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI - PRESUPPOSTI, CRITERI E LIMITI - PRINCIPI STABILITI DALLA SENTENZA N. 255 DEL 1992.
Testo
Con la sentenza n. 255 del 1992 (con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., nel testo previgente alle modifiche apportate con l'art. 4 della legge n. 356 del 1992, nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) non si e' inteso soltanto affermare l'illegittimita' di una radicale regola di inutilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali, suscettibile di provocare un concreto sganciamento dalla realta', ma ha altresi' indicato, riferendosi piu' volte al principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice il corretto criterio per la valutazione di tali dichiarazioni, che potranno ritenersi preferibili in termini di attendibilita' rispetto alle corrispondenti dichiarazioni dibattimentali, solo in presenza di elementi logici ed argomentazioni specifiche che inducano a ritenerle maggiormente aderenti alla verita' dei fatti. E' infatti principio generale che discende direttamente dal primo comma dell'art. 111 Cost. che ogni qualvolta si sia in presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo testimone non e' consentito al giudice di privilegiarne una a propria discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un piu' attento esame, sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine di rendere ragione della maggiore credibilita' delle une ovvero della non genuinita' delle altre, della concordanza di alcune di esse con altri elementi di prova o, infine, dell'inattendibilita' di entrambe. Invero il principio del libero convincimento del giudice deve correttamente intendersi non come liberta' senza limiti, bensi' come possibilita' di scelta motivata entro una ragionevole logica. - V. S. n. 255/1992 gia' citata nel testo red.: F.S. rev.: S.P.
Con la sentenza n. 255 del 1992 (con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., nel testo previgente alle modifiche apportate con l'art. 4 della legge n. 356 del 1992, nella parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero) non si e' inteso soltanto affermare l'illegittimita' di una radicale regola di inutilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali, suscettibile di provocare un concreto sganciamento dalla realta', ma ha altresi' indicato, riferendosi piu' volte al principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice il corretto criterio per la valutazione di tali dichiarazioni, che potranno ritenersi preferibili in termini di attendibilita' rispetto alle corrispondenti dichiarazioni dibattimentali, solo in presenza di elementi logici ed argomentazioni specifiche che inducano a ritenerle maggiormente aderenti alla verita' dei fatti. E' infatti principio generale che discende direttamente dal primo comma dell'art. 111 Cost. che ogni qualvolta si sia in presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo testimone non e' consentito al giudice di privilegiarne una a propria discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un piu' attento esame, sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine di rendere ragione della maggiore credibilita' delle une ovvero della non genuinita' delle altre, della concordanza di alcune di esse con altri elementi di prova o, infine, dell'inattendibilita' di entrambe. Invero il principio del libero convincimento del giudice deve correttamente intendersi non come liberta' senza limiti, bensi' come possibilita' di scelta motivata entro una ragionevole logica. - V. S. n. 255/1992 gia' citata nel testo red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte