Sentenza 241/1994 (ECLI:IT:COST:1994:241)
Massima numero 20733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20732
Titolo
SENT. 241/94 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - TESTIMONE - DEPOSIZIONE DIFFORME DA QUELLA RESA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - UTILIZZABILITA' DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI SUBORDINATAMENTE ALL'ESISTENZA DI ALTRI ELEMENTI DI PROVA A CONFERMA DELLA LORO ATTENDIBILITA' - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEI PRINCIPI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DELLA SOGGEZIONE DELLO STESSO SOLO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - ERRONEITA' DELL'ASSUNTO DEL GIUDICE 'A QUO' CIRCA L'ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLA NORMA IMPUGNATA, ALLA DEPOSIZIONE DIBATTIMENTALE, DI UNA PRESUNZIONE DI GENUINITA'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 241/94 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - TESTIMONE - DEPOSIZIONE DIFFORME DA QUELLA RESA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - UTILIZZABILITA' DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI SUBORDINATAMENTE ALL'ESISTENZA DI ALTRI ELEMENTI DI PROVA A CONFERMA DELLA LORO ATTENDIBILITA' - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEI PRINCIPI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DELLA SOGGEZIONE DELLO STESSO SOLO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - ERRONEITA' DELL'ASSUNTO DEL GIUDICE 'A QUO' CIRCA L'ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLA NORMA IMPUGNATA, ALLA DEPOSIZIONE DIBATTIMENTALE, DI UNA PRESUNZIONE DI GENUINITA'- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Coerentemente con quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 255 del 1992 in ordine all'illegittimita' di una radicale regola di inutilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali e con il principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice, a fronte di una deposizione dibattimentale non "sospetta" (in quanto non inquinata da violenze o minacce al teste o da altre circostanze) il legislatore, con il nuovo testo dell'art. 500 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 4, comma 7, della legge 7 agosto 1992, n. 356) che non risulta motivato da una sostanziale equiparazione alla norma, pur simile negli effetti, di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. (dichiarazioni rese dal coimputato), ha codificato discrezionalmente ma non irragionevolmente un criterio logico-argomentativo in base al quale non e' sufficiente un giudizio di attendibilita' intrinseca (come previsto nell'ipotesi di inquinamento dell'esame dibattimentale ai sensi del quinto comma dell'art. 500) o di superiore dignita' logica della dichiarazione utilizzata per la contestazione per assegnare prevalenza a questa, occorrendo a tal fine che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento di prova (quale ad es. altro simile atto o un semplice indizio ovvero un qualsiasi elemento estrinseco che non necessariamente corrobori il fatto specifico ma solo il quadro generale del racconto). Ne' dall'art. 500 - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - risulta attribuita, in presenza di dichiarazioni contrastanti, alcuna presunzione di genuinita' alla deposizione dibattimentale, dovendo anche quest'ultima essere ordinariamente apprezzata dal giudice, superato il vaglio critico delle contestazioni, in raffronto a tutte le circostanze emerse in dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., dell'art. 500, quarto comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente e S. n. 255/1992, gia' citata nel testo. red.: F.S. rev.: S.P.
Coerentemente con quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 255 del 1992 in ordine all'illegittimita' di una radicale regola di inutilizzabilita' delle dichiarazioni predibattimentali e con il principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice, a fronte di una deposizione dibattimentale non "sospetta" (in quanto non inquinata da violenze o minacce al teste o da altre circostanze) il legislatore, con il nuovo testo dell'art. 500 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 4, comma 7, della legge 7 agosto 1992, n. 356) che non risulta motivato da una sostanziale equiparazione alla norma, pur simile negli effetti, di cui all'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. (dichiarazioni rese dal coimputato), ha codificato discrezionalmente ma non irragionevolmente un criterio logico-argomentativo in base al quale non e' sufficiente un giudizio di attendibilita' intrinseca (come previsto nell'ipotesi di inquinamento dell'esame dibattimentale ai sensi del quinto comma dell'art. 500) o di superiore dignita' logica della dichiarazione utilizzata per la contestazione per assegnare prevalenza a questa, occorrendo a tal fine che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento di prova (quale ad es. altro simile atto o un semplice indizio ovvero un qualsiasi elemento estrinseco che non necessariamente corrobori il fatto specifico ma solo il quadro generale del racconto). Ne' dall'art. 500 - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - risulta attribuita, in presenza di dichiarazioni contrastanti, alcuna presunzione di genuinita' alla deposizione dibattimentale, dovendo anche quest'ultima essere ordinariamente apprezzata dal giudice, superato il vaglio critico delle contestazioni, in raffronto a tutte le circostanze emerse in dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., dell'art. 500, quarto comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente e S. n. 255/1992, gia' citata nel testo. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte