Sentenza 242/1994 (ECLI:IT:COST:1994:242)
Massima numero 20396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  09/06/1994;  Decisione del  09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20395  20397  20398  20399  20400


Titolo
SENT. 242/94 B. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI MATURATI, DOPO LA DELIBERAZIONE DI DISSESTO, SUI DEBITI INSOLUTI - DENUNCIATA COMPROMISSIONE DELLA POSIZIONE DEI CREDITORI - ESCLUSIONE (NON AVENDO LA CRISTALLIZZAZIONE DEI CREDITI CARATTERE DEFINITIVO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La c.d. cristallizzazione dei debiti degli enti locali "dissestati", disposta dall'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993, non solo e' giustificata dall'apertura della procedura concorsuale di liquidazione, intesa a realizzare la 'par condicio creditorum' e ad impedire l'ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore, ma vale semplicemente ad escludere che la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo la deliberazione di dissesto siano opponibili alla procedura concorsuale ed ammessi alla massa passiva, restando invece integra la facolta' dei creditori di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico una volta che questo sia tornato 'in bonis'. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte