Sentenza 242/1994 (ECLI:IT:COST:1994:242)
Massima numero 20397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Titolo
SENT. 242/94 C. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI PROVENIENTI DALLE PROCEDURE ESECUTVE INDIVIDUALI - MEZZI DI TUTELA GIURISDIZIONALE IDONEI A GARANTIRLA - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 242/94 C. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - AMMISSIONE AL PASSIVO DEI CREDITI PROVENIENTI DALLE PROCEDURE ESECUTVE INDIVIDUALI - MEZZI DI TUTELA GIURISDIZIONALE IDONEI A GARANTIRLA - OMESSA PREVISIONE ESPRESSA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nei giudizi di cognizione (nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo) pendenti al momento della deliberazione di "dissesto" dell'ente locale debitore, difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione di specifici strumenti di tutela che consentano al creditore procedente di ottenere l'inserimento del suo credito nella massa passiva della procedura di liquidazione concorsuale prevista dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, potendo detta questione assumere rilievo soltanto nell'eventuale successivo giudizio proposto avverso la delibera di non ammissione del credito al passivo della liquidazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 19 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost.). - v. S. n. 155/94 (massima G). red.: L.I. rev.: S.P.
Nei giudizi di cognizione (nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo) pendenti al momento della deliberazione di "dissesto" dell'ente locale debitore, difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione di specifici strumenti di tutela che consentano al creditore procedente di ottenere l'inserimento del suo credito nella massa passiva della procedura di liquidazione concorsuale prevista dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, potendo detta questione assumere rilievo soltanto nell'eventuale successivo giudizio proposto avverso la delibera di non ammissione del credito al passivo della liquidazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 19 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost.). - v. S. n. 155/94 (massima G). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte