Sentenza 242/1994 (ECLI:IT:COST:1994:242)
Massima numero 20398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  09/06/1994;  Decisione del  09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20395  20396  20397  20399  20400


Titolo
SENT. 242/94 D. ENTI LOCALI - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DELL'ENTE IN PENDENZA DI ESSA - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di costituzionalita' concernente la mancata previsione dell'indisponibilita' del patrimonio da parte dell'ente locale "dissestato" in costanza della procedura di liquidazione concorsuale 'ex' art. 21, d.l. n. 8 del 1993, e' priva di rilevanza in un giudizio di cognizione, quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al giudice 'a quo', potendo assumere rilievo soltanto nel corso della procedura di liquidazione e dell'eventuale contenzioso ad essa relativo. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte