Sentenza 242/1994 (ECLI:IT:COST:1994:242)
Massima numero 20399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Titolo
SENT. 242/94 E. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DELL'ENTE E INTERRUZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE PENDENTI - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, IN RAFFRONTO ALL'IPOTESI DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE PRIVATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 242/94 E. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DELL'ENTE E INTERRUZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE PENDENTI - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, IN RAFFRONTO ALL'IPOTESI DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE PRIVATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Legittimamente l'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993, nell'assoggettare a una speciale procedura concorsuale gli enti locali "dissestati", non prevede per essi la perdita della capacita' a stare in giudizio e l'interruzione dei procedimenti cognitivi: e difatti, i Comuni - in quanto espressione di autonomia locale e portatori di interessi pubblici come enti esponenziali di collettivita' - non possono essere privati della capacita' processuale (anche se il potere di agire e di transigere attribuito all'organo straordinario della procedura di liquidazione realizza in concreto un effetto similare), ne' la loro posizione e' assimilabile a quella dell'imprenditore privato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sul carattere "necessario" dei comuni, v. gia' S. n. 155/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Legittimamente l'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993, nell'assoggettare a una speciale procedura concorsuale gli enti locali "dissestati", non prevede per essi la perdita della capacita' a stare in giudizio e l'interruzione dei procedimenti cognitivi: e difatti, i Comuni - in quanto espressione di autonomia locale e portatori di interessi pubblici come enti esponenziali di collettivita' - non possono essere privati della capacita' processuale (anche se il potere di agire e di transigere attribuito all'organo straordinario della procedura di liquidazione realizza in concreto un effetto similare), ne' la loro posizione e' assimilabile a quella dell'imprenditore privato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sul carattere "necessario" dei comuni, v. gia' S. n. 155/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte