Sentenza 242/1994 (ECLI:IT:COST:1994:242)
Massima numero 20400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  09/06/1994;  Decisione del  09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20395  20396  20397  20398  20399


Titolo
SENT. 242/94 F. FINANZA LOCALE - ENTI LOCALI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO - RISANAMENTO - PROCEDURA CONCORSUALE DI LIQUIDAZIONE DEI DEBITI - APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE - TITOLI ESECUTIVI FORMATISI SUCCESSIVAMENTE AD ESSA - ASSENZA DI DISCIPLINA IN ORDINE ALLA LORO EFFICACIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' (STANTE IL CARATTERE EVENTUALE ED IPOTETICO DELLA QUESTIONE, COMUNQUE PREMATURA IN PUNTO DI RILEVANZA).

Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, nella parte in cui, pur prevedendo che dopo l'approvazione del piano di estinzione non possano essere ammessi alla massa passiva i crediti anteriori alla decisione del CO.RE.CO. (di approvazione del rendiconto della gestione), nulla prescrive con riguardo ai procedimenti di cognizione in corso e all'efficacia dei titoli di formazione successiva, va dichiarata inammissibile, in quanto ipotetica ed eventuale in vista di un evento futuro ed incerto, quale e' quello della formazione del titolo esecutivo, ed in quanto comunque anticipata rispetto al momento dell'eventuale insorgere della sua reale rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte