Sentenza 243/1994 (ECLI:IT:COST:1994:243)
Massima numero 20752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  09/06/1994;  Decisione del  09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20751


Titolo
SENT. 243/94 B. GRATUITO PATROCINIO - DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ex l. n. 217 del 1990 - - REQUISITI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE - ESCLUSIONE NELL'IPOTESI DI IMPUTAZIONE PER REATO CONTRAVVENZIONALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI PER DELITTI O PER CONTRAVVENZIONI CONGIUNTAMENTE A DELITTI, E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI AVVALERSI, NEI PROCEDIMENTI PER CONTRAVVENZIONI DELLE, ANCHE SE MINORI, PROVVIDENZE ASSICURATIVE DALLA LEGGE SUL GRATUITO PATROCINIO N. 3282 DEL 1923 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990, n. 217, che esclude la possibilita' di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti esclusivamente contravvenzioni, non viola l'art. 24, comma primo e secondo, Cost., perche', non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera comunque in tali procedimenti la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, precetto che trova legittima attuazione, con varia gradualita' ed intensita', secondo scelte discrezionali del legislatore, essendoci soltanto una linea di tendenza - maggiormente aderente al principio costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni. Ne' inoltre e' ravvisabile una lesione del principio di eguaglianza, poiche' non e' priva di giustificazione la disciplina differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione piuttosto che per delitto, sussistendo nel sistema penale pur sempre un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni, la quale e' ancorata alla diversa specie della pena irrogabile e comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate piu' gravemente di delitti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 1, comma ottavo, legge 30 luglio 1990, n. 217). - Sui criteri di varia gradualita' ed intensita' adottati dal legislatore, nella sua discrezionalita', nel dare attuazione al precetto costituzionale per cui vanno assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, v. S. nn. 165/1993 e 194/1992; sulla minore rilevanza delle contravvenzioni rispetto ai delitti v. O. n. 462/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte