Ordinanza 244/1994 (ECLI:IT:COST:1994:244)
Massima numero 20369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20383
Titolo
ORD. 244/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRESUPPOSTI - COMPATIBILITA' DELLA NORMA INDUBBIATA CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE REGOLANTI LA MATERIA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - NECESSITA' - OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 244/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRESUPPOSTI - COMPATIBILITA' DELLA NORMA INDUBBIATA CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE REGOLANTI LA MATERIA - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - NECESSITA' - OMESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La compatibilita' della norma indubbiata con le direttive comunitarie che regolano la materia, costituisce profilo che, attenendo alla operativita' della norma medesima, investe la rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale, onde - ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 - il giudice 'a quo' deve farsi carico di tale profilo e motivare sul punto, pena l'inammissibilita' della questione sollevata. red.: L.I. rev.: S.P.
La compatibilita' della norma indubbiata con le direttive comunitarie che regolano la materia, costituisce profilo che, attenendo alla operativita' della norma medesima, investe la rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale, onde - ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 - il giudice 'a quo' deve farsi carico di tale profilo e motivare sul punto, pena l'inammissibilita' della questione sollevata. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23