Ordinanza 244/1994 (ECLI:IT:COST:1994:244)
Massima numero 20383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20369
Titolo
ORD. 244/94 B. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA - ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO DA PARTE DEI LAUREATI IN MEDICINA IMMATRICOLATI NEL QUINQUENNIO 1980-85, PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONE - PERDITA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA (NON AVENDO IL GIUDICE 'A QUO' DATO CONTO DELLA COMPATIBILITA' DELLA NORMA INDUBBIATA CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE REGOLANTI LA MATERIA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 244/94 B. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA - ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO DA PARTE DEI LAUREATI IN MEDICINA IMMATRICOLATI NEL QUINQUENNIO 1980-85, PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONE - PERDITA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA (NON AVENDO IL GIUDICE 'A QUO' DATO CONTO DELLA COMPATIBILITA' DELLA NORMA INDUBBIATA CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE REGOLANTI LA MATERIA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' dell'articolo unico della l. 31 ottobre 1988 n. 471, nella parte in cui consente ai laureati in medicina immatricolati nel quinquennio 1980-85 e non specializzati in odontoiatria di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri senza possibilita' di rimanere iscritti anche all'albo dei medici chirurghi, va dichiarata manifestamente inammissibile, non sussistendo, nelle ordinanze di rinvio, alcun cenno di motivazione circa la compatibilita' della norma impugnata con le direttive CEE nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (che assoggettano la possibilita' di accesso alla professione di dentista da parte dei medici non specialisti a limiti temporali, per il rispetto dei quali pende, innanzi alla Corte di giustizia delle comunita', una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE). - v. anche O. nn. 269/1991, 79/1991, 8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990, 152/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' dell'articolo unico della l. 31 ottobre 1988 n. 471, nella parte in cui consente ai laureati in medicina immatricolati nel quinquennio 1980-85 e non specializzati in odontoiatria di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri senza possibilita' di rimanere iscritti anche all'albo dei medici chirurghi, va dichiarata manifestamente inammissibile, non sussistendo, nelle ordinanze di rinvio, alcun cenno di motivazione circa la compatibilita' della norma impugnata con le direttive CEE nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (che assoggettano la possibilita' di accesso alla professione di dentista da parte dei medici non specialisti a limiti temporali, per il rispetto dei quali pende, innanzi alla Corte di giustizia delle comunita', una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE). - v. anche O. nn. 269/1991, 79/1991, 8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990, 152/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte