Ordinanza 251/1994 (ECLI:IT:COST:1994:251)
Massima numero 20658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
09/06/1994; Decisione del
09/06/1994
Deposito del 16/06/1994; Pubblicazione in G. U. 22/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20657
Titolo
ORD. 251/94 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - POSSIBILITA' DI CONFERIRE L'INCARICO NON SOLTANTO AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI LEGALI, MA ANCHE AD ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AD ETEROGENEE CATEGORIE PROFESSIONALI E PERSINO SE NEPPURE ISCRITTI IN ALCUN ALBO O RUOLO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 251/94 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - POSSIBILITA' DI CONFERIRE L'INCARICO NON SOLTANTO AGLI AVVOCATI E AI PROCURATORI LEGALI, MA ANCHE AD ALTRI SOGGETTI APPARTENENTI AD ETEROGENEE CATEGORIE PROFESSIONALI E PERSINO SE NEPPURE ISCRITTI IN ALCUN ALBO O RUOLO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI ORGANI DI GIURISDIZIONE SPECIALE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posta la ragionevolezza - gia' riconosciuta dalla Corte in relazione alla discrezionalita' del legislatore di modulare diversamente il diritto di difesa, nel rispetto delle garanzie fondamentali - della facolta' attribuita al contribuente dal primo comma dell'art. 30, d.P.R. n. 636 del 1972, di difendersi personalmente nei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie, non puo', 'a fortiori', ritenersi irragionevole che l'assistenza e la rappresentanza in tali giudizi sia attribuita dal terzo comma dello stesso articolo, anche ad altri soggetti che non siano avvocati o procuratori legali (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche in virtu' della loro professione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.). - V. specificamente, S. n. 188/1980, O. nn. 48/1988 e 685/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posta la ragionevolezza - gia' riconosciuta dalla Corte in relazione alla discrezionalita' del legislatore di modulare diversamente il diritto di difesa, nel rispetto delle garanzie fondamentali - della facolta' attribuita al contribuente dal primo comma dell'art. 30, d.P.R. n. 636 del 1972, di difendersi personalmente nei procedimenti davanti alle Commissioni tributarie, non puo', 'a fortiori', ritenersi irragionevole che l'assistenza e la rappresentanza in tali giudizi sia attribuita dal terzo comma dello stesso articolo, anche ad altri soggetti che non siano avvocati o procuratori legali (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche in virtu' della loro professione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost.). - V. specificamente, S. n. 188/1980, O. nn. 48/1988 e 685/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte