Sentenza 253/1994 (ECLI:IT:COST:1994:253)
Massima numero 20734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20735
Titolo
SENT. 253/94 A. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - FUNZIONE STRUMENTALE ALL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NECESSITA' DI UNA UNIFORME DISCIPLINA A GARANZIA DELLA PARITA' DELLE PARTI - REQUISITI.
SENT. 253/94 A. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - FUNZIONE STRUMENTALE ALL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NECESSITA' DI UNA UNIFORME DISCIPLINA A GARANZIA DELLA PARITA' DELLE PARTI - REQUISITI.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto occasione di notare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. la disponibilita' di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettivita' della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina che assicuri i requisiti propri (e minimi) imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al 'sistema' costituito dagli artt. 3 e 24 Cost., in tema di contraddittorio, di obbligo di motivazione e di posizione delle parti nell'esercizio dei rispettivi diritti. In un processo come quello civile, in cui per definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost., implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. L'equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti (salvo che la particolarita' di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una disparita' delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata) e' inoltre in rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 Cost., si' che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilita' di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo. - In tema di provvedimenti d'urgenza S. n. 190/1985; con riferimento alla legittimita' di una disciplina processuale differenziata tra le parti, S. n. 134/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Come la Corte ha gia' avuto occasione di notare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. la disponibilita' di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettivita' della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina che assicuri i requisiti propri (e minimi) imposti al modello processuale dalle garanzie di cui al 'sistema' costituito dagli artt. 3 e 24 Cost., in tema di contraddittorio, di obbligo di motivazione e di posizione delle parti nell'esercizio dei rispettivi diritti. In un processo come quello civile, in cui per definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost., implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. L'equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti (salvo che la particolarita' di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una disparita' delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata) e' inoltre in rapporto di necessaria strumentalita' con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 Cost., si' che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilita' di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo. - In tema di provvedimenti d'urgenza S. n. 190/1985; con riferimento alla legittimita' di una disciplina processuale differenziata tra le parti, S. n. 134/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte