Sentenza 253/1994 (ECLI:IT:COST:1994:253)
Massima numero 20735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
20734
Titolo
SENT. 253/94 B. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO - OMESSA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI RECLAMABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LIMITATO ALLA SOLA FACOLTA' DI RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
SENT. 253/94 B. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA DI RIGETTO - OMESSA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI RECLAMABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LIMITATO ALLA SOLA FACOLTA' DI RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Testo
Alla luce dei principi che debbono necessariamente informare il processo civile, quali quelli di piena uguaglianza della parti dinanzi al giudice e di equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti medesime, la mancata previsione della 'revisio prioris instantiae', in cui si concreta il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., in favore della parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa, reclamo consentito invece solo in caso di provvedimento concessivo della tutela cautelare, realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilita' di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone; e cio' senza giustificazione di sorta, data la posizione simmetricamente equivalente delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale. Invero il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; ne' vi e' possibilita' logica di ritenere 'a priori' piu' probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento; ne' infine appare giustificato prestare una considerazione privilegiata allo 'status quo', cio' essendo contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti. La sperequazione determinata dalla reclamabilita' dei soli provvedimenti di accoglimento non puo' nemmeno considerarsi compensata dalla prevista riproponibilita' dell'istanza al medesimo giudice in caso di mutamento delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, giacche' tra i rimedi della reclamabilita' e della riproponibilita' non vi e' rapporto di equivalenza in termini di garanzia, operando gli stessi su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, si' che la disponibilita' del secondo rimedio non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo. Conseguentemente l'art. 669-terdecies cod. proc. civ. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura riferita all'art. 101 Cost. -, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.
Alla luce dei principi che debbono necessariamente informare il processo civile, quali quelli di piena uguaglianza della parti dinanzi al giudice e di equivalenza dei mezzi processuali esperibili dalle parti medesime, la mancata previsione della 'revisio prioris instantiae', in cui si concreta il reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., in favore della parte che subisca la situazione assunta come lesiva del proprio diritto e che abbia richiesto senza successo una cautela anticipatoria o conservativa, reclamo consentito invece solo in caso di provvedimento concessivo della tutela cautelare, realizza un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuisce maggiore possibilita' di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone; e cio' senza giustificazione di sorta, data la posizione simmetricamente equivalente delle parti nei confronti dell'ordinamento processuale. Invero il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente; ne' vi e' possibilita' logica di ritenere 'a priori' piu' probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento; ne' infine appare giustificato prestare una considerazione privilegiata allo 'status quo', cio' essendo contrario alla stessa garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti. La sperequazione determinata dalla reclamabilita' dei soli provvedimenti di accoglimento non puo' nemmeno considerarsi compensata dalla prevista riproponibilita' dell'istanza al medesimo giudice in caso di mutamento delle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto, giacche' tra i rimedi della reclamabilita' e della riproponibilita' non vi e' rapporto di equivalenza in termini di garanzia, operando gli stessi su piani diversi, non sovrapponibili ma complementari, si' che la disponibilita' del secondo rimedio non esclude la necessita' di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria del primo. Conseguentemente l'art. 669-terdecies cod. proc. civ. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - restando assorbita la censura riferita all'art. 101 Cost. -, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte