Sentenza 254/1994 (ECLI:IT:COST:1994:254)
Massima numero 20753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 254/94. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI - INAPPLICABILITA' PER ESPRESSO DIVIETO, CONTENUTO NELLA LEGGE N. 689 DEL 1981, AI REATI DI INQUINAMENTO IDRICO DI CUI ALLA LEGGE N. 319 DEL 1976, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER ANALOGHE E PIU' GRAVI FIGURE CRIMINOSE PREVISTE IN MATERIA DA LEGGI SUCCESSIVE - SOPRAVVENUTA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - SEGNALATA ESIGENZA DI UN PIU' PUNTUALE COORDINAMENTO, IN SEDE LEGISLATIVA, DELLA NORMATIVA 'DE QUA'.
SENT. 254/94. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI - INAPPLICABILITA' PER ESPRESSO DIVIETO, CONTENUTO NELLA LEGGE N. 689 DEL 1981, AI REATI DI INQUINAMENTO IDRICO DI CUI ALLA LEGGE N. 319 DEL 1976, DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO PER ANALOGHE E PIU' GRAVI FIGURE CRIMINOSE PREVISTE IN MATERIA DA LEGGI SUCCESSIVE - SOPRAVVENUTA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - SEGNALATA ESIGENZA DI UN PIU' PUNTUALE COORDINAMENTO, IN SEDE LEGISLATIVA, DELLA NORMATIVA 'DE QUA'.
Testo
Posto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 60, nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi mediante un'indicazione 'nominatim' delle singole fattispecie di reato, ha tra l'altro richiamato i precetti di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la natura tassativa dell'elenco, in assenza di richiami generali e 'ratione materiae', non ha consentito di includere, nel sistema preclusivo delle sanzioni sostitutive, fattispecie di reato sopravvenute (di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 25, 26 e 27, al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, art, 15, secondo comma, successivamente abrogato dal decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 133), che, mentre, da un lato, per campo di materia, presentano caratteristiche identiche (la tutela dell'ambiente da attivita' di inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un giudizio di valore ancor piu' negativo (sotto il profilo sanzionatorio) rispetto a quello formulato relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Cio' da' vita ad un sistema assolutamente squilibrato, rendendo arbitrario, stante il carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilita' delle sanzioni sostitutive, il trattamento preclusivo soltanto per le citate fattispecie della legge n. 319/1976. Conseguentemente, pur non venendo in considerazione l'intrinseca irrazionalita' del divieto, sicuramente congruo in relazione all'assetto normativo presente al momento della entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica materia della tutela dell'inquinamento, l'art. 60, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, per la sua sopravvenuta irragionevolezza, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. - risultando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' - nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Richiamandosi al tempo stesso l'attenzione del legislatore sulla esigenza di un piu' puntuale coordinamento, in materia, del regime dei divieti. - Cfr. S. n. 249/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Posto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 60, nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi mediante un'indicazione 'nominatim' delle singole fattispecie di reato, ha tra l'altro richiamato i precetti di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la natura tassativa dell'elenco, in assenza di richiami generali e 'ratione materiae', non ha consentito di includere, nel sistema preclusivo delle sanzioni sostitutive, fattispecie di reato sopravvenute (di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 25, 26 e 27, al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, art, 15, secondo comma, successivamente abrogato dal decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 133), che, mentre, da un lato, per campo di materia, presentano caratteristiche identiche (la tutela dell'ambiente da attivita' di inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un giudizio di valore ancor piu' negativo (sotto il profilo sanzionatorio) rispetto a quello formulato relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Cio' da' vita ad un sistema assolutamente squilibrato, rendendo arbitrario, stante il carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilita' delle sanzioni sostitutive, il trattamento preclusivo soltanto per le citate fattispecie della legge n. 319/1976. Conseguentemente, pur non venendo in considerazione l'intrinseca irrazionalita' del divieto, sicuramente congruo in relazione all'assetto normativo presente al momento della entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica materia della tutela dell'inquinamento, l'art. 60, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, per la sua sopravvenuta irragionevolezza, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. - risultando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' - nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Richiamandosi al tempo stesso l'attenzione del legislatore sulla esigenza di un piu' puntuale coordinamento, in materia, del regime dei divieti. - Cfr. S. n. 249/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte