Sentenza 255/1994 (ECLI:IT:COST:1994:255)
Massima numero 20754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 255/94 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - NOTIFICA AL TRASGRESSORE NEL TERMINE DI 150 GIORNI DALLA COMMESSA INFRAZIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA DIFFICOLTA', A CAUSA DEL LUNGO TEMPO TRASCORSO, DI PORTARE A DISCOLPA VALIDI ELEMENTI DI PROVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 255/94 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - NOTIFICA AL TRASGRESSORE NEL TERMINE DI 150 GIORNI DALLA COMMESSA INFRAZIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA DIFFICOLTA', A CAUSA DEL LUNGO TEMPO TRASCORSO, DI PORTARE A DISCOLPA VALIDI ELEMENTI DI PROVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non e' frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalita' e' rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico e' piu' elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni cosi' numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarieta' della scelta del termine di 150 giorni e' proprio la gradualita' attraverso la quale si e' pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini piu' brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficolta' organizzative con misure tali da assicurare un piu' equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non e' frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalita' e' rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico e' piu' elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni cosi' numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarieta' della scelta del termine di 150 giorni e' proprio la gradualita' attraverso la quale si e' pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini piu' brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficolta' organizzative con misure tali da assicurare un piu' equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte