Sentenza 255/1994 (ECLI:IT:COST:1994:255)
Massima numero 20756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 255/94 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVISIONE CHE IL VERBALE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 255/94 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVISIONE CHE IL VERBALE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Superando un precedente indirizzo orientato nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza piu' recente della Corte, salvo qualche eccezione, si e' andata consolidando nel senso opposto, secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalita' di giustizia", la tutela giudiziaria non puo' essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, con la conseguente incostituzionalita' di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi. In questo ordine di idee, in altre sentenze si e' ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta applicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema della garanzia deve essere adeguato. Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - deve dirsi con la sola, delle possibili interpretazioni, conforme a Costituzione, che ai sensi dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122, secondo cui il sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria ne' la fa decadere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122). - Sulla linea del precedente indirizzo, nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto: S. n. 186/1972; 130/1970. Per il recente e attuale orientamento, invece, con pronunce di incostituzionalita', S. nn. 406/1993; 15/1991 e 530/1989, con pronunce interpretative, S. nn. 781/1988 e 693/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Superando un precedente indirizzo orientato nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza piu' recente della Corte, salvo qualche eccezione, si e' andata consolidando nel senso opposto, secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalita' di giustizia", la tutela giudiziaria non puo' essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, con la conseguente incostituzionalita' di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi. In questo ordine di idee, in altre sentenze si e' ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta applicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema della garanzia deve essere adeguato. Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - deve dirsi con la sola, delle possibili interpretazioni, conforme a Costituzione, che ai sensi dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122, secondo cui il sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria ne' la fa decadere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122). - Sulla linea del precedente indirizzo, nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto: S. n. 186/1972; 130/1970. Per il recente e attuale orientamento, invece, con pronunce di incostituzionalita', S. nn. 406/1993; 15/1991 e 530/1989, con pronunce interpretative, S. nn. 781/1988 e 693/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte