Sentenza 256/1994 (ECLI:IT:COST:1994:256)
Massima numero 20561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PESCATORE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 256/94. REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - LEGGI REGIONALI N. 4 DEL 1993, N. 15 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI CUI ALLE L. NN. 5 DEL 1987 E 5 DEL 1991; L. DELLA PROVINCIA DI TRENTO N. 12 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI CUI ALLE L. NN. 1 DEL 1989, 6 DEL 1990, 5 DEL 1992; L. DELLA PROVINCIA DI BOLZANO N. 10 DEL 1992, ARTT. 4, 6, 10, 12, N. 6 DEL 1959 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI CUI ALLE L. NN. 27 DEL 1991, 36 DEL 1992 - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 2, D.LGS. N. 266 DEL 1992, SUI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE, AI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, DI CUI, NELLA SPECIE, ALL'ART. 2 DELLA L. DI DELEGA N. 421 DEL 1992, IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E AL D. LGS. N. 29 DEL 1993, EMANATO IN ATTUAZIONE DI ESSA - RICORSI DELLO STATO PER INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AUTORIZZATIVA DEI RICORSI - MANCANZA IN ESSA DEGLI ELEMENTI MINIMI PER RENDERE LA QUESTIONE CHE SI INTENDEVA SOLLEVARE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA O DETERMINABILE - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI.
SENT. 256/94. REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE - PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - LEGGI REGIONALI N. 4 DEL 1993, N. 15 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI CUI ALLE L. NN. 5 DEL 1987 E 5 DEL 1991; L. DELLA PROVINCIA DI TRENTO N. 12 DEL 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI CUI ALLE L. NN. 1 DEL 1989, 6 DEL 1990, 5 DEL 1992; L. DELLA PROVINCIA DI BOLZANO N. 10 DEL 1992, ARTT. 4, 6, 10, 12, N. 6 DEL 1959 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DI CUI ALLE L. NN. 27 DEL 1991, 36 DEL 1992 - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO, SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 2, D.LGS. N. 266 DEL 1992, SUI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE, AI PRINCIPI FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, DI CUI, NELLA SPECIE, ALL'ART. 2 DELLA L. DI DELEGA N. 421 DEL 1992, IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E AL D. LGS. N. 29 DEL 1993, EMANATO IN ATTUAZIONE DI ESSA - RICORSI DELLO STATO PER INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AUTORIZZATIVA DEI RICORSI - MANCANZA IN ESSA DEGLI ELEMENTI MINIMI PER RENDERE LA QUESTIONE CHE SI INTENDEVA SOLLEVARE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA O DETERMINABILE - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI.
Testo
Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte, la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. E' quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, la delibera del Consiglio dei ministri in data 26 ottobre 1993, con la quale si statuiva di promuovere ricorso di costituzionalita' nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano per "mancato adeguamento della legislazione regionale e provinciale al d.lgs. n. 29 del 1993, sulla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". La delibera, infatti, non consente, nella sua formulazione, di individuare le disposizioni legislative regionali e provinciali che si intendevano impugnare per incostituzionalita' ne' i principi e le norme statali rispetto alle quali si decideva di contestare il mancato adeguamento; tanto piu' che, a quest'ultimo riguardo, in essa veniva fatto esclusivo riferimento al d. lgs. n. 29 del 1993, mentre i detti principi vincolanti sono stati, per esplicita previsione legislativa, correlati a quanto espresso nell'art. 2 della relativa legge di delega n. 421 del 1992. (Inammissibilita' dei ricorsi notificati il 4 novembre 1993, dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione all'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421 e al d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ex art. 2, d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernente le l. regionali del Trentino-Alto Adige 5 marzo 1993, n. 4 e 9 novembre 1983, n. 15 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5; l. prov. autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5; l. prov. autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, artt. 4, 6, 10, 12, 3 luglio 1959, n. 6 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36). - v. S. nn. 496/1993 e 172/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo quanto piu' volte affermato dalla Corte, la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa del ricorso di cui all'art. 2, delle norme di attuazione dello Statuto regionale sui rapporti tra legislazione statale e regionale, emanate con d.lgs. n. 266 del 1992, deve contenere - quali requisiti minimi - l'indicazione sia della legge regolante la materia di competenza regionale e provinciale non sottoposta al dovuto adeguamento sia delle disposizioni statali innovatrici che richiedono tale adeguamento, onde la questione da proporre sia resa sufficientemente determinata, o quanto meno determinabile, nella sua sostanza. E' quindi in contrasto con il detto art. 2, secondo comma, d. lgs. n. 266 del 1992 e con l'art. 97 dello Statuto speciale, la delibera del Consiglio dei ministri in data 26 ottobre 1993, con la quale si statuiva di promuovere ricorso di costituzionalita' nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano per "mancato adeguamento della legislazione regionale e provinciale al d.lgs. n. 29 del 1993, sulla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego". La delibera, infatti, non consente, nella sua formulazione, di individuare le disposizioni legislative regionali e provinciali che si intendevano impugnare per incostituzionalita' ne' i principi e le norme statali rispetto alle quali si decideva di contestare il mancato adeguamento; tanto piu' che, a quest'ultimo riguardo, in essa veniva fatto esclusivo riferimento al d. lgs. n. 29 del 1993, mentre i detti principi vincolanti sono stati, per esplicita previsione legislativa, correlati a quanto espresso nell'art. 2 della relativa legge di delega n. 421 del 1992. (Inammissibilita' dei ricorsi notificati il 4 novembre 1993, dal Presidente del Consiglio dei ministri - in relazione all'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421 e al d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ex art. 2, d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - e concernente le l. regionali del Trentino-Alto Adige 5 marzo 1993, n. 4 e 9 novembre 1983, n. 15 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5; l. prov. autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5; l. prov. autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, artt. 4, 6, 10, 12, 3 luglio 1959, n. 6 e succ. modif. e integr., di cui alle l. 3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36). - v. S. nn. 496/1993 e 172/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 3
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 0