Sentenza 257/1994 (ECLI:IT:COST:1994:257)
Massima numero 20549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 257/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DELLA QUESTIONE - PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 257/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DELLA QUESTIONE - PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA'.
Testo
Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce che il giudice investito del rinvio sollevi questione di legittimita' costituzionale della norma dalla quale e' stato tratto il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ed al quale il suddetto giudice deve uniformarsi. - Cfr., da ultimo, S. nn. 138/1993, 289/1992, 30/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Il regime delle preclusioni proprio del giudizio di rinvio non impedisce che il giudice investito del rinvio sollevi questione di legittimita' costituzionale della norma dalla quale e' stato tratto il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ed al quale il suddetto giudice deve uniformarsi. - Cfr., da ultimo, S. nn. 138/1993, 289/1992, 30/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte