Sentenza 257/1994 (ECLI:IT:COST:1994:257)
Massima numero 20551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20549  20550  20552


Titolo
SENT. 257/94 C. MINIERE - CONCESSIONI MINERARIE - CONCESSIONE PER L'ESTRAZIONE DI SALE DA MINIERE O SORGENTI DI ACQUE - ASSOGGETTAMENTO DEL CONCESSIONARIO AD UN CANONE ANNUO, AGGIUNTIVO AL "DIRITTO PROPORZIONALE" - ASSERITA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI CONCESSIONARI DI ALTRE MINIERE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3, n. 1, della L. n. 907 del 1942, assoggettando l'estrazione del sale da miniere o sorgenti di acque al pagamento di un canone annuo, aggiuntivo al diritto proporzionale di concessione mineraria, non determina sostanziali disparita' di trattamento rispetto ai concessionari di miniere diverse, dal momento che - ai sensi dell'art. 18 del r.d. n. 1443 del 1927 - tutte le concessioni minerarie possono essere sottoposte a condizioni ed obblighi analoghi, secondo valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, n. 1, L. 17 luglio 1942, n. 907). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  29/07/1927  n. 1443  art. 18