Sentenza 258/1994 (ECLI:IT:COST:1994:258)
Massima numero 20855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  20854  20856


Titolo
SENT. 258/94 B. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPIO DI RETROATTIVITA' DELLA DISPOSIZIONE PIU' FAVOREVOLE - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
In tema di sanzioni amministrative non puo' farsi applicazione, per pacifica giurisprudenza, del principio di retroattivita' della disposizione piu' favorevole, dettato dall'art. 2, terzo comma, cod. pen., in materia di successione nel tempo di norme penali. E' pertanto da escludersi che in ordine alla questione di costituzionalita' delle l. 27 maggio 1991, n. 165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 5 marzo 1963, n. 292 e 20 marzo 1968, n. 419, possa influire, come 'ius superveniens', incidente sulla rilevanza, l'art. 9, d.l. 6 maggio 1994, n. 273, sulla vietata imponibilita' coercitiva delle vaccinazioni obbligatorie e sul carattere vincolante del certificato del medico curante e dello specialista, ai fini dell'esonero dal trattamento obbligatorio. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte