Parlamento - Mandato parlamentare - Tutela delle prerogative dei singoli parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Condizioni - Violazione manifesta - Esclusione, in caso di controversia relativa all'applicazione dei regolamenti e delle prassi parlamentari (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all'adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde COVID-19 [c.d. green pass]). (Classif. 172009).
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare e che esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933).
La violazione manifesta della prerogativa del singolo parlamentare non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. (Precedenti: O.193/2021; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181 e n. 86 del 2020 - mass. 43341).
La spiccata autonomia di cui godono gli organi costituzionali impone di escludere che la decretazione d'urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell'attività propria dell'organo. (Precedente: S. 129/1981).
L'essenza della garanzia contro l'interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data dalla esclusività della capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede, anche quanto allo svolgimento dei lavori. (Precedente: S. 379/1996 - mass. 22940).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all'adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde. Il ricorso ha omesso di dimostrare adeguatamente se quest'ultima e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie del senatore. L'atto oggetto del conflitto si limita, infatti, ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 67 regol. Senato; inoltre il ricorrente, affermando che il modus procedendi osservato dagli organi del Senato avrebbe infranto la riserva di regolamento posta dall'art. 64 Cost. a garanzia della autodichia delle Camere, non rivendica la lesione di una sua propria prerogativa, ma di una competenza dell'intero Senato. (Precedente: O. 67/2021 - mass. 43797).