Ordinanza 261/1994 (ECLI:IT:COST:1994:261)
Massima numero 20822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 261/94. PROCESSO PENALE - IPOTESI DI CONTRASTO TRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE UNICAMENTE ALLA LEGGE E DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLA FATTISPECIE (CONFLITTO DI COMPETENZA TRA GIUDICI APPARTENENTI A DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI) OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 261/94. PROCESSO PENALE - IPOTESI DI CONTRASTO TRA GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - PREVISTA PREVALENZA DELLA DECISIONE DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE UNICAMENTE ALLA LEGGE E DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NELLA FATTISPECIE (CONFLITTO DI COMPETENZA TRA GIUDICI APPARTENENTI A DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI) OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno gia' affermato, la disposizione dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen. - secondo cui nell'ipotesi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. Di conseguenza essa non trova applicazione in una fattispecie - quale quella realizzatasi nel giudizio 'a quo' - nella quale giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari di pretura e di tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, primo comma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101 Cost., dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. Corte costituzionale S. n. 15/1992 e Corte di cassazione, Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363. red.: S.P.
Come sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno gia' affermato, la disposizione dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen. - secondo cui nell'ipotesi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. Di conseguenza essa non trova applicazione in una fattispecie - quale quella realizzatasi nel giudizio 'a quo' - nella quale giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari di pretura e di tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, primo comma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101 Cost., dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. Corte costituzionale S. n. 15/1992 e Corte di cassazione, Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte