Ordinanza 262/1994 (ECLI:IT:COST:1994:262)
Massima numero 20411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 23/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/94. RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI COMUNI E PROVINCE - INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
La rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 58, comma quarto, della l. 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui esclude che la responsabilita' degli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province si trasmetta agli eredi, va riesaminata alla stregua della normativa sopravvenuta (art. 1, comma sesto, del d.l. n. 324 del 1993, conv. in l. n. 423 del 1993, ed art. 1, comma primo, l. n. 20 del 1994), in base alla quale la responsabilta' degli amministratori e dipendenti di enti locali - e, in generale, di tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti - si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte