Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CARATTERE INCIDENTALE DELLA QUESTIONE - NECESSITA' CHE L'OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' SIA DISTINTO DA ESSA - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - ADEGUATA MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA I PRESUPPOSTI PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - SUFFICIENZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.
SENT. 263/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CARATTERE INCIDENTALE DELLA QUESTIONE - NECESSITA' CHE L'OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' SIA DISTINTO DA ESSA - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - ADEGUATA MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA I PRESUPPOSTI PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - SUFFICIENZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.
Testo
Il controllo della Corte sull'ammissibilita' delle questioni di costituzionalita' in via incidentale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni formulate dal giudice rimettente in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio 'a quo' possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un 'petitum' separato e distinto dalla questione di legittimita' costituzionale. (In base a tale asserto, la Corte - ritenendo sufficientemente dimostrato il carattere incidentale dell'impugnazione dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993 - ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla relativa questione). red.: L.I. rev.: S.P.
Il controllo della Corte sull'ammissibilita' delle questioni di costituzionalita' in via incidentale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni formulate dal giudice rimettente in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio 'a quo' possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un 'petitum' separato e distinto dalla questione di legittimita' costituzionale. (In base a tale asserto, la Corte - ritenendo sufficientemente dimostrato il carattere incidentale dell'impugnazione dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993 - ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla relativa questione). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23