Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  21025  21026  21027  21028  21029  21030  21031  21032  21033  21034  21035  21036


Titolo
SENT. 263/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CARATTERE INCIDENTALE DELLA QUESTIONE - NECESSITA' CHE L'OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' SIA DISTINTO DA ESSA - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - ADEGUATA MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, CIRCA I PRESUPPOSTI PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - SUFFICIENZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.

Testo
Il controllo della Corte sull'ammissibilita' delle questioni di costituzionalita' in via incidentale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni formulate dal giudice rimettente in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio 'a quo' possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un 'petitum' separato e distinto dalla questione di legittimita' costituzionale. (In base a tale asserto, la Corte - ritenendo sufficientemente dimostrato il carattere incidentale dell'impugnazione dell'art. 2, d.l. n. 16 del 1993 - ha respinto l'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine alla relativa questione). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23