Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRESUPPOSTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - DIFETTO NON EVIDENTE - RILEVABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE IN LINEA GENERALE - POTERE DELLA CORTE DI SINDACARE L''ITER' LOGICO IN BASE AL QUALE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO, NEL GIUDIZIO CONCERNENTE LA LEGITTIMITA' DI UN ATTO AMMINISTRATIVO, AFFERMI LA PROPRIA COGNIZIONE A FRONTE DELLA SPECIFICA QUESTIONE - ESCLUSIONE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.
SENT. 263/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRESUPPOSTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE 'A QUO' - DIFETTO NON EVIDENTE - RILEVABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - ESCLUSIONE IN LINEA GENERALE - POTERE DELLA CORTE DI SINDACARE L''ITER' LOGICO IN BASE AL QUALE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO, NEL GIUDIZIO CONCERNENTE LA LEGITTIMITA' DI UN ATTO AMMINISTRATIVO, AFFERMI LA PROPRIA COGNIZIONE A FRONTE DELLA SPECIFICA QUESTIONE - ESCLUSIONE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.
Testo
In linea generale il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, per comportare l'irrilevanza della questione, deve risultare chiaramente dalla legge o corrispondere ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza. Percio', in presenza di un giudizio sulla legittimita' di un atto della p.a. (e, cioe', dell'oggetto tipico del giudizio amministrativo), il controllo della Corte non puo' implicare un sindacato circa l''iter' logico seguito dal giudice amministrativo per affermare la propria competenza a fronte della specifica questione, ma deve limitarsi alla verifica di una ragionevole possibilita', valutata 'a priori', che la disposizione denunciata sia applicabile ai fini della pronuncia da emettere nel giudizio stesso. (In base a tale asserto, la Corte - respingendo l'eccezione di irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato - ha ritenuto ammissibili le questioni di costituzionalita' concernenti la base imponibile dell'I.C.I., sollevate dal giudice amministrativo chiamato a verificare la legittimita' della delibera comunale determinativa della misura della relativa aliquota). red.: L.I. rev.: S.P.
In linea generale il difetto di giurisdizione del giudice rimettente, per comportare l'irrilevanza della questione, deve risultare chiaramente dalla legge o corrispondere ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si' da rivestire il carattere dell'evidenza. Percio', in presenza di un giudizio sulla legittimita' di un atto della p.a. (e, cioe', dell'oggetto tipico del giudizio amministrativo), il controllo della Corte non puo' implicare un sindacato circa l''iter' logico seguito dal giudice amministrativo per affermare la propria competenza a fronte della specifica questione, ma deve limitarsi alla verifica di una ragionevole possibilita', valutata 'a priori', che la disposizione denunciata sia applicabile ai fini della pronuncia da emettere nel giudizio stesso. (In base a tale asserto, la Corte - respingendo l'eccezione di irrilevanza formulata dall'Avvocatura di Stato - ha ritenuto ammissibili le questioni di costituzionalita' concernenti la base imponibile dell'I.C.I., sollevate dal giudice amministrativo chiamato a verificare la legittimita' della delibera comunale determinativa della misura della relativa aliquota). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23