Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 D. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA PROGRESSIVITA' TRIBUTARIA, CON INERENTI PROFILI DI IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/94 D. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DELLA PROGRESSIVITA' TRIBUTARIA, CON INERENTI PROFILI DI IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto dispone la transitoria applicazione di tariffe d'estimo e rendite catastali determinate sulla base del valore di mercato dell'immobile, anziche' ancorate al tradizionale parametro del calore locatizio enunciato dal d.P.R. n. 1142 del 1949 - non e' censurabile per contrasto con il principio della capacita' contributiva, giacche' la scelta di un criterio di tipo patrimoniale rimane nell'ottica tipica del catasto, la cui finalita' e' di fissare in valori obiettivi l'attitudine del bene a produrre reddito, come base di riferimento per l'applicazione delle singole imposte, sicche' e' piuttosto nell'ambito della regolamentazione di queste ultime che puo' essere verificato il rispetto del suddetto principio costituzionale. D'altra parte, l'applicazione del suddetto criterio - cui non e' logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro misura il reddito effettivo - e' transitoria (essendone previsto il superamento a partire dal 1995, in considerazione della tendenza legislativa ad abolire il regime vincolistico delle locazioni); ne' le generiche doglianze di irrazionalita', proposte dai giudici 'a quibus', sono idonee a evidenziare concretamente l'incongruita' della norma indubbiata rispetto al fine che si e' inteso perseguire. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). - Sul principio di progressivita' del sistema tributario - pure richiamato dai giudici 'a quibus' e dalla Corte ritenuto inconferente - v. la precedente massima C; sul sistema catastale, v. S. n. 16/1965. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto dispone la transitoria applicazione di tariffe d'estimo e rendite catastali determinate sulla base del valore di mercato dell'immobile, anziche' ancorate al tradizionale parametro del calore locatizio enunciato dal d.P.R. n. 1142 del 1949 - non e' censurabile per contrasto con il principio della capacita' contributiva, giacche' la scelta di un criterio di tipo patrimoniale rimane nell'ottica tipica del catasto, la cui finalita' e' di fissare in valori obiettivi l'attitudine del bene a produrre reddito, come base di riferimento per l'applicazione delle singole imposte, sicche' e' piuttosto nell'ambito della regolamentazione di queste ultime che puo' essere verificato il rispetto del suddetto principio costituzionale. D'altra parte, l'applicazione del suddetto criterio - cui non e' logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro misura il reddito effettivo - e' transitoria (essendone previsto il superamento a partire dal 1995, in considerazione della tendenza legislativa ad abolire il regime vincolistico delle locazioni); ne' le generiche doglianze di irrazionalita', proposte dai giudici 'a quibus', sono idonee a evidenziare concretamente l'incongruita' della norma indubbiata rispetto al fine che si e' inteso perseguire. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). - Sul principio di progressivita' del sistema tributario - pure richiamato dai giudici 'a quibus' e dalla Corte ritenuto inconferente - v. la precedente massima C; sul sistema catastale, v. S. n. 16/1965. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte