Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/06/1994; Decisione del
20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Titolo
SENT. 263/94 E. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - POSSIBILITA', PER I CONTRIBUENTI, DI RECUPERARE SOLO SUCCESSIVAMENTE (IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA) GLI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL'APPLICAZIONE DI NUOVE TARIFFE MENO ONEROSE - ASSERITA REINTRODUZIONE DI UNA FORMA DI 'SOLVE ET REPETE' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 263/94 E. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - ESTIMI CATASTALI - TARIFFE E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL VALORE IMMOBILIARE DI MERCATO - TRANSITORIA APPLICABILITA' NONOSTANTE L'AVVENUTO ANNULLAMENTO DEI DECRETI MINISTERIALI DI DETERMINAZIONE - POSSIBILITA', PER I CONTRIBUENTI, DI RECUPERARE SOLO SUCCESSIVAMENTE (IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA) GLI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL'APPLICAZIONE DI NUOVE TARIFFE MENO ONEROSE - ASSERITA REINTRODUZIONE DI UNA FORMA DI 'SOLVE ET REPETE' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto prevede (secondo la corretta interpretazione) che i contribuenti possano tener conto, in diminuzione delle imposte dirette dovute a partire dal 1992, dell'eventuale differenza fra le tariffe d'estimo stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 e quelle (in ipotesi, inferiori) risultanti successivamente all'esito dei ricorsi alle commissioni censuarie proposti dai Comuni - non configura un'ipotesi di 'solve et repete', giacche' l'esperibilita' dell'azione giurisdizionale volta ad accertare l'eventuale illegittimita' del tributo non e' affatto condizionata all'onere di pagamento del tributo stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 53 e 24 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993 - in quanto prevede (secondo la corretta interpretazione) che i contribuenti possano tener conto, in diminuzione delle imposte dirette dovute a partire dal 1992, dell'eventuale differenza fra le tariffe d'estimo stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 e quelle (in ipotesi, inferiori) risultanti successivamente all'esito dei ricorsi alle commissioni censuarie proposti dai Comuni - non configura un'ipotesi di 'solve et repete', giacche' l'esperibilita' dell'azione giurisdizionale volta ad accertare l'eventuale illegittimita' del tributo non e' affatto condizionata all'onere di pagamento del tributo stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 53 e 24 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte