Sentenza 263/1994 (ECLI:IT:COST:1994:263)
Massima numero 21029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/06/1994;  Decisione del  20/06/1994
Deposito del 24/06/1994; Pubblicazione in G. U. 29/06/1994
Massime associate alla pronuncia:  21024  21025  21026  21027  21028  21030  21031  21032  21033  21034  21035  21036


Titolo
SENT. 263/94 F. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - INCIDENZA SU CONTROVERSIE 'SUB IUDICE' - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - INSUSSISTENZA, A MENO CHE L'INTERVENTO LEGISLATIVO NON SIA PREORDINATO A VANIFICARE I GIUDICATI.

Testo
Le leggi - per lo piu' interpretative o innovative con effetto retroattivo - che interferiscono con controversie in corso, non sono, in linea di principio, contrarie a Costituzione, ne' vulnerano le attribuzioni degli organi giurisdizionali, a meno che non siano preordinate a vanificare i giudicati, dovendosi tener conto che l'opera del legislatore si svolge su un piano diverso da quello dell'opera interpretativa ed applicativa affidata al giudice. - v. S. n. 455/1992. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte